Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio II
Roma, 18 febbraio 2011
Oggetto: Cessazione dirigenti scolastici. Applicazione art. 59 comma 9 Legge n. 449/97.
In merito alle modalità di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici, come d’intesa con l’Inpdap, si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nella circolare n. 100/2010.
La citata circolare dopo aver precisato che la cessazione ordinaria dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dall’art. 12 del C.C.N.L. del 15 luglio 2010, che fissa al 28 febbraio la data di presentazione delle istanze di dimissioni, ha ulteriormente chiarito, su indicazione dell’Inpdap, che la previsione contrattuale di specifici termini di preavviso,in caso di recesso, fa sì che a essi non sia più applicabile l’art. 59 comma 9 della Legge n. 449/97, nella parte in cui consente di maturare entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione i prescritti requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre.
Tali requisiti vanno maturati entro il 31 agosto dell’anno di cessazione per accedere al pensionamento dal 1 settembre.
E’ di tutta evidenza, quindi, che sussiste per i dirigenti scolastici un doppio regime di cessazione dal servizio.
Il regime ordinario, direttamente previsto dal succitato C.C.N.L., è quello volto a conseguire la pensione di anzianità e comporta che la cessazione avvenga, presentando l’apposita istanza entro il 28 febbraio, irrevocabilmente alla data del primo settembre successivo.
In tal caso, il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti continua ad essere accertato entro il 31 dicembre dell’anno di cessazione in applicazione dell’art. 59 comma 9 della Legge 449/97.
Qualora, invece, la predetta cessazione avvenga in virtù dell’esercizio del diritto di recesso che, essendo collegato ai termini di preavviso del C.C.N.L. dell’Area V, comporta, per scelta del dirigente, una data di cessazione dal servizio non necessariamente coincidente con il primo settembre non trova applicazione il citato articolo 59.
Per la determinazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’attribuzione del trattamento di quiescenza si fa riferimento, in questa seconda ipotesi, all’anzianità effettivamente posseduta al momento della cessazione, poiché il recesso non è finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico.
In definitiva, per coloro che presentano istanza di recesso dopo il 28 febbraio la decorrenza scatta dal 1° settembre solo se, rispettati i termini di preavviso, i prescritti requisiti sono posseduti entro il 31 agosto.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
Destinatari
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
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