Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti.
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Ufficio II e V
Roma, 29 aprile 2011
Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI
e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CNVSU
LORO SEDI
Al Capo Dipartimento Istruzione
SEDE
Al Direttore Generale per il personale scolastico
SEDE
Al Dirigente Ufficio VIII
N.D.G.
Al fine di dare corretta attuazione a quanto stabilito dal DM 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”) appare opportuno chiarire alcuni punti del predetto regolamento.
- Articolo 15, comma 1, lettera a): nel punto in cui si fa riferimento ai requisiti previsti dal DM n. 22/2005, per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, si intende implicitamente richiamato il DM n. 39/1998, unico riferimento normativo per i diplomi di laurea di Vecchio Ordinamento. Infatti il DM n. 22/2005 integra il D.M. n. 39/1998 con l’inserimento di alcuni diplomi di laurea ex lege n. 341/90 e traduce i diplomi di laurea e gli esami obbligatori in termini di laurea specialistica e di crediti formativi universitari. Per quanto riguarda i possessori di laurea magistrale di nuovo ordinamento valgono gli stessi requisiti minimi e titoli aggiuntivi già stabiliti per i possessori delle corrispondenti lauree specialistiche dal DM 22/2005, colonne 4 e 5 dell’allegato A.
Per quanto riguarda dunque i possessori di Laurea di vecchio ordinamento ex lege 341/90, in qualunque momento conseguita, i requisiti sono fissati da DM 39/1998 e successive modificazioni e le eventuali integrazioni sono quelle previste nelle relative tabelle.
- Articolo 15, comma 1, lettera b): rientrano in questa categoria coloro che sono iscritti, nell’a.a. 2010/2011, a corsi di:
- diploma di laurea ex lege 341/90
- laurea specialistica ex DM 509/1999
- laurea magistrale ex DM 270/2004
- coloro che, entro l’anno accademico 2010/2011, si iscrivano a corsi singoli volti all’acquisizione dei crediti o agli esami necessari a completare i requisiti richiesti per l’accesso (colonna 4, allegato A, DM 22/2005; esami in base alla colonna 2, Allegato A, DM 39/1998).
- Requisiti di accesso all’abilitazione, attraverso il TFA, alla classe 45/A: come è noto, la classe di abilitazione, in virtù del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, è stata modificata in “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria”. I requisiti per l’accesso al TFA risultano dunque dalla somma dei requisiti previsti per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria prescelta in base ai rispettivi decreti. Fanno ovviamente eccezione gli esami previsti di Linguistica generale (DM 39/1998) che restano limitati a un corso annuale o due semestrali e i 12 crediti nei settori L-LIN 01 / L-LIN 02 (DM 22/2005). A quest’ultimo proposito è opportuno chiarire che l’aspirante assolve al requisito acquisendo: 12 crediti nel settore L-LIN 01 oppure 12 crediti nel settore L-LIN 02 oppure distribuendo i crediti tra i due settori.
- Articolo 15, comma 16: in base al predetto comma, le facoltà che abbiano attivato il corso di laurea in Scienze della Formazione “possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997”. Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Ciò premesso si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e si informa che sul sito www.miur.it è pubblicato un link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/servizi/default_servizi.htm?../applicazioni/classi_per_titoli/default in grado di consentire una rapida verifica dei requisiti da parte degli aspiranti e delle segreteria.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marco TOMASI