Nota prot. 2025 del 16-03-2010

Nota MIURAOODGOS prot. n. 2025

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio X

 

 

Roma, 16 marzo 2010

 

Oggetto: Riforma della scuola secondaria di II grado – Scuole paritarie

 

Come noto, i Regolamenti applicativi della riforma della scuola secondaria di II grado prevedono il graduale passaggio degli attuali corsi liceali, tecnici e professionali ai nuovi, a partire dalla classe prima, dall’a.s. 2010/11.

Fermo restando che le disposizioni contenute nei predetti regolamenti si applicano a tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado del sistema nazionale di istruzione, si forniscono indicazioni specifiche per le scuole paritarie.

Tutte le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado paritarie, al pari delle istituzioni statali, a partire dall’anno scolastico 2010/11, confluiscono nel nuovo ordinamento e possono attivare solo classi prime relative ai nuovi percorsi previsti dal nuovo ordinamento. Le classi attualmente funzionanti proseguiranno invece il percorso scolastico secondo il previgente ordinamento, fino al graduale esaurimento dei corsi.

La confluenza nei nuovi indirizzi di studi avviene secondo i criteri indicati nelle tabelle delle “confluenze” allegate ai Regolamenti rinvenibili sul sito M.I.U.R. – sezione “riforma della scuola secondaria superiore “ (regolamenti, settori, indirizzi, confluenze, quadri orari, profili,…).

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento relativo ai licei, gli attuali percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni (attivate e funzionanti nel corrente a.s. 2009/2010) confluiscono nei nuovi, secondo quanto previsto dalla tabella “allegato I” dello stesso Regolamento. In rapporto poi alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente attuati, le scuole, tenuto conto del corso di studio indicato nel decreto di riconoscimento della parità, possono presentare motivate proposte finalizzate alla individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella “I” allegata al Regolamento stesso, purché compresa tra quelle indicate nella medesima.

Tutte le scuole secondarie di II grado paritarie dovranno inviare all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente una formale comunicazione relativa all’indirizzo o agli indirizzi in cui confluire entro il 31 marzo 2010, corredata da copia dei decreti di autorizzazione alla sperimentazione a suo tempo emanati.

Ad ogni buon fine si allega una proposta di modello di scheda (all.A) che le scuole potranno utilizzare, allegando una scheda per ciascun indirizzo di studi, qualora gli Uffici Scolastici Regionali non abbiano già provveduto a diramare disposizioni in proposito.

Una volta acquisite le comunicazioni da parte dei gestori e verificata la congruità delle richieste di confluenza, gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a riconoscere il passaggio ai nuovi ordinamenti.

Per tutte le scuole secondarie di II grado paritarie che, a seguito dell’entrata in vigore della riforma degli ordinamenti, assumono una denominazione diversa da quella attuale, gli Uffici Scolastici Regionali, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2010/2011, provvederanno ad emettere i provvedimenti di modifica dei decreti di riconoscimento della parità comprensivi dell’indicazione del settore, indirizzo, articolazione. I precedenti decreti di parità mantengono efficacia nei confronti delle classi successive alla prima, fino all’esaurimento dei corsi.

Le scuole secondarie di II grado paritarie che intendano attivare nuovi corsi relativi ad indirizzi diversi da quelli attualmente riconosciuti come paritari, ovvero ulteriori corsi non congruenti con gli attuali per effetto delle confluenze previste negli allegati ai Regolamenti, debbono presentare domanda di estensione della parità all’Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 marzo 2010, indicando il percorso di studi di nuovo ordinamento di cui si chiede l’ istituzione dall’anno scolastico 2010/11, a partire dalla classe prima in vista della progressiva istituzione dell’intero corso.

Tutti i precedenti decreti di autorizzazione a sperimentazioni di singola scuola cessano di efficacia con l’esaurirsi delle classi attuali.

Le scuole secondarie di II grado già funzionanti come non paritarie, o quelle che avvieranno l’attività dall’anno scolastico 2010/2011 e che presenteranno domanda di riconoscimento della parità scolastica entro il 31 marzo 2010, ai sensi del D.M. n.267 del 29.11.2007 e del D.M. n.83 del 10 ottobre 2008, potranno essere autorizzate al funzionamento della sola classe prima, a sviluppo graduale, di un percorso di studi previsto dai nuovi ordinamenti,

Sono fatte salve eventuali disposizioni già diramate in materia dagli Uffici Scolastici Regionali.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

 

Allegati
confluenze paritarie 2010-2011

 

Destinatari

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

e, p.c Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento istruzione
TRENTO

Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia di Bolzano
BOLZANO

All’Intendente scolastico
per le Scuole in lingua tedesca
BOLZANO

All’Intendente scolastico
per le Scuole delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente agli studi
per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

All’Assessore ai Beni culturali e Pubblica Istruzione
della Regione Sicilia
PALERMO