Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
Interpello n. 13/2009 del 20 febbraio 2009.
Nota prot. n. 25/I/0002602
Oggetto: Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 – permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di riposo.
L’ANCI ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione sulla portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della L. n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.
In particolare l’interpellante chiede di conoscere se i permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l’assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di riposo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.
La norma di cui all’art. 33 comma 3, L. n. 104/1992 prevede per “la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado”, la possibilità di fruire di tre giorni di permesso mensile “a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”. Il dettato normativo sembra dunque precludere la concessione dei permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile da assistere.
Il caso sottoposto all’esame di questa Direzione riguarda, tuttavia, l’ipotesi in cui il ricovero venga interrotto per garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi all’esterno della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria o riabilitativa.
Tale ipotesi non può essere ricondotta alla previsione di cui all’art 33 citato. La circostanza, infatti, che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
A tal fine, evidentemente, l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre giorni interi di permesso di cui all’art. 33 comma 3, L. n. 104/1992, si rinvia ai chiarimenti già forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle novità introdotte dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).
Il Direttore Generale
(f.to Paolo Pennesi)