Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per il personale scolastico
– Uff. V –
prot. 2359
Roma, 29 marzo 2012
Oggetto: Personale docente inidoneo – inquadramento nel ruolo personale ATA – assegnazione della sede provvisoria – profili professionali assistente amministrativo – assistente tecnico
Con la nota 6626 del 10 agosto 2011 sono state fornite talune delle indicazioni operative necessarie per disciplinare la fase applicativa di quanto disposto dall’articolo 19, comma 12, della legge 14 luglio 2011, n. 111, concernente l’inquadramento nei profili professionali di assistente tecnico e di assistente amministrativo del personale docente parzialmente inidoneo per motivi di salute.
In particolare, si è proceduto, attraverso le istanze inoltrate, alla individuazione del personale interessato.
Con la presente, si disciplina, quindi, la fase successiva della assegnazione della sede provvisoria per il corrente anno scolastico, previa sottoscrizione di apposito contratto, al fine della partecipazione alle operazioni di mobilità, allo scopo della attribuzione della sede di titolarità, a decorrere dal 1° settembre 2012.
Come noto, detto personale ha potuto esprimere la preferenza per essere inquadrato nei ruoli ATA anche in provincia diversa rispetto a quella di servizio in qualità di docente inidoneo, utilizzato in mansioni diverse dall’insegnamento. Per esigenze di ordine tecnico, la presentazione della istanza è avvenuta sia con modulo cartaceo sia on line con modalità web.
Per tale motivo, qualora non avessero già provveduto, le SS.LL., dopo rapida ricognizione delle domande in ingresso ed in uscita da ciascuna provincia, sono pregate di comunicare agli Ambiti territoriali interessati i nominativi del personale che ha espresso la seconda preferenza, inviando, altresì, l’eventuale domanda ed ogni ulteriore documentazione presentata dall’interessato.
L’accoglimento delle istanze da altra provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è, comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già in servizio nella provincia medesima.
All’atto della assegnazione dei contingenti provinciali per le immissioni in ruolo, sono state indicate anche le consistenze dei posti da accantonare per l’assegnazione della sede provvisoria al personale in argomento. Sui posti accantonati sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 40, comma 9, della legge 449/97. Di conseguenza, i Dirigenti scolastici provvedono alla revoca delle nomine dei supplenti temporanei, nominati per effetto della normativa innanzi indicata, senza soluzione di continuità rispetto all’assunzione in servizio del personale docente inidoneo.
L’assegnazione della sede provvisoria, da disporre in rapida successione rispetto alle nomine per mobilità professionale di cui alla nota 1800 del 9 u.s., è espressamente contemplata dall’articolo 2.2. del decreto ministeriale 12 settembre 2011, n. 79. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti, si fa ricorso alle tabelle vigenti per le utilizzazioni del personale docente.
In tale fase appare indispensabile procedere, altresì, alla verifica sull’effettivo possesso e sulla tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale aspirante all’inquadramento nel profilo professionale di assistente tecnico, secondo i criteri enunciati all’articolo 1.4. del richiamato decreto ministeriale 79/2011 e secondo la corrispondenza tra i medesimi titoli ed il codice di laboratorio con posto di organico vacante e disponibile.
La sede provvisoria viene, quindi, assegnata mediante attribuzione del codice provinciale di titolarità (a cura degli Ambiti territoriali) e la contestuale, immediata assegnazione della istituzione scolastica, limitatamente alla parte residuale del corrente anno scolastico.
Il Dirigente scolastico dispone la registrazione a SIDI della operazione di immissione nel ruolo ATA, attraverso la funzione “Assunzioni (gestione corrente) => Gestione Assunzioni a Tempo Indeterminato => Acquisire Immissione in ruolo”.
La causale di immissione in ruolo da selezionare è: “Legge n. 111 del 15/07/2011 art. 19 comma 12”. Detta registrazione, da effettuare contestualmente alla assunzione in servizio, è ineludibile al fine dell’aggiornamento anagrafico della posizione dell’interessato e, quindi, allo scopo della partecipazione del medesimo alle succitate operazioni di mobilità.
Alla presente nota è allegato il modello di contratto che, previo atto di individuazione del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, deve essere sottoscritto dall’interessato e dal dirigente scolastico della sede provvisoria di assegnazione. Con la sottoscrizione di tale atto, nel quale sono specificatamente riportati i criteri concernenti anche l’inquadramento economico, si perfeziona l’inquadramento nel ruolo del personale ATA.
Il contratto deve poi essere inviato, a cura della istituzione scolastica, al competente Ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze. Con successiva comunicazione saranno fornite apposite indicazioni per l’emanazione di specifico provvedimento finalizzato alla conferma, secondo la normativa vigente all’atto del passaggio, del riconoscimento del servizio prestato sino alla data di inquadramento nei profili ATA.
Lo stato giuridico ed economico nel nuovo profilo viene disciplinato, in analogia a quanto previsto per il personale ATA, dal contratto collettivo nazionale di comparto nonché dal Testo unico sulle disposizioni della legislazione scolastica, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Come innanzi indicato, la sede di titolarità è assegnata con la partecipazione dell’interessato, a domanda o d’ufficio, alla mobilità del personale ATA. Per l’anno scolastico 2012/2013 il riferimento normativo è costituito da specifica integrazione al ccni sulla mobilità, sottoscritto il 29 febbraio c.a., da definire con le organizzazioni
sindacali firmatarie del ccnl del comparto scuola. Con tempestiva comunicazione, saranno resi noti termini e modalità inerenti la disciplina in argomento.
disposizioni a regime Le indicazioni sopra riportate si riferiscono al personale che all’atto dell’entrata in vigore della legge 111/2011 si trovava già in utilizzazione in qualità di docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Come previsto dal decreto ministeriale 79/2011, per il personale che venga dichiarato inidoneo all’insegnamento successivamente all’entrata in vigore della richiamata legge si provvede all’assegnazione della sede provvisoria anche in corso d’anno ed anche in soprannumero rispetto all’organico provinciale, tenuto conto che lo stesso personale, qualora intenda chiedere l’inquadramento nei profili ATA, deve presentare la relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, formulata dal competente organo sanitario. Per il graduale riassorbimento del personale eccedente l’organico provinciale, si applica il contratto collettivo nazionale integrativo, vigente al momento della situazione di soprannumerarietà. Secondo quanto disciplinato all’articolo 6 del decreto ministeriale 12 settembre 2011, n. 79 si precisa che il personale che opti per la mobilità intercompartimentale di cui al comma 13 dell’articolo 19 della citata legge, deve essere utilizzato, nelle more della emanazione del provvedimento, che è in fase di definizione con i competenti Ministeri, secondo i criteri indicati nel ccni sottoscritto il 25 giugno 2008.
Si precisa, infine, che eventuali posti in atto accantonati, ma poi non utilizzati per gli inquadramenti in parola devono essere sollecitamente segnalati, suddivisi per provincia e per profilo professionale, a questa Direzione generale. Deve, altresì, essere comunicata, con il medesimo criterio, la consistenza dei contratti stipulati. A tali fini, si invia l’allegato prospetto, da restituire all’indirizzo di posta elettronica fabrizio.paradiso@istruzione.it con la massima, cortese urgenza e, comunque, entro e non oltre il 12 aprile p.v.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta