Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico
Nota minist. n. 1348 del 21 aprile 2010
Oggetto: Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
Com’è noto, i regolamenti relativi alla revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, troveranno graduale applicazione, a partire dalle classi prime, dal 1° settembre dell’anno scolastico 2010/2011.
Invece il regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall’art. 64 della legge n. 133 del 2008 è ancora in corso di definizione e non potrà trovare attuazione nel corso delle operazioni relative alla elaborazione dell’organico di diritto.
Si rende, pertanto, necessario in sede di costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, far riferimento per l’a.s. 2010/2011 alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.
Al fine di consentire, nell’attuale fase transitoria, ai dirigenti scolastici e al personale interessato di avere contezza delle modalità di confluenza, si allegano le relative tabelle, modificate e integrate come sopra indicato, relative alle sole classi prime degli istituti di secondo grado alle quali si applicherà la riforma sin dal 1°.9.2010.
Le tabelle di confluenza sopra menzionate hanno natura solo dichiarativa dell’esistente.
Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti “atipici” la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.
In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, si darà la precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenza di cui all’art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da “salvaguardare” l’attribuzione dovrà avvenire prioritariamente, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.
IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Chiappetta
Allegati:
– confluenza discipline licei
– confluenza discipline istituti tecnici
– confluenza discipline istituti professionali