Di notevole importanza la sentenza n° 3649 del 9 giugno 2022 della quarta sezione BIS del TAR Lazio, che in accoglimento del ricorso degli Avv.ti Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, ha accolto l’istanza cautelare relativa al decreto di rigetto n°666/2022, con cui l’amministrazione scolastica aveva negato il riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania dal ricorrente, privo di abilitazione sulla materia.
Nel caso di specie, il Collegio della IV Sezione BIS del TAR Lazio-Roma ha condannato il Ministero Istruzione, per non aver disposto alcuna comparazione tra il percorso italiano e quello romeno sul sostegno maturato, ritenendo l’assenza di attestazione romena di valore risolutivo ai fini del provvedimento di rigetto”; a tal proposito ha così motivato ” pertanto l’amministrazione, anche in mancanza dell’attestazione dell’abilitazione, deve comunque procedere alla comparazione tra la formazione svolta all’estero e quella richiesta in Italia (chiedendo all’interessato, ove necessario, integrazioni documentali) e, all’esito, disporre eventuali misure compensative, ove riscontri una differenza sostanziale dei percorsi formativi; infatti, ai sensi della direttiva europea 2005/36 CE, l’Amministrazione è tenuta a valutare che la formazione e il titolo conseguito in uno Stato membro è di livello equivalente a quello previsto dal diritto interno per l’accesso alla medesima professione; nella specie, l’Amministrazione intimata ha omesso di valutare la validità e l’idoneità del percorso formativo svolto all’estero non assumendo valore dirimente la mancanza di un’attestazione formale del Ministero rumeno”;
A ben vedere il Collegio ha sospeso il decreto illegittimo oggetto di gravame in entrambi i giudizi ad oggetto il riconoscimento del titolo sostegno anche perché– il provvedimento appare illegittimo anche sotto il profilo della dichiarata incompetenza al riconoscimento dei titoli di studio, atteso che ai sensi dell’art. 50 D.lgs. n. 300/1999, come modificato dal D.L. 1/2020 conv. in l. 12/2020, che ha ripartito le competenze tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, spetta al Ministero dell’Istruzione il potere di riconoscere i titoli di studio e le certificazioni in ambito europeo e internazionale”;
Tuttavia, l’ordinanza appare di particolare importanza, -secondo l’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto Istruzione e Ricerca scientifica Università ISFOA atteso che il Collegio del TAR Lazio, ha sospeso il decreto di rigetto intervenuto sull’istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno, a favore del ricorrente non in possesso del titolo abilitante per materia , in tal modo, smontando la assurdità della teoria del Ministero dell’Istruzione, secondo cui solo chi è in possesso della abilitazione per materia, può conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno.
A tal proposito si rammenta come il Consiglio di Stato sez.VI , con sentenza n °5415 del 19 luglio 2021 (prima in Italia sul sostegno in tal senso) nel giudizio patrocinato dal Nostro Studio, chiamata a pronunciarsi su tale principio, HA ACCOLTO IL RICORSO PROPOSTO DA DOCENTI IN POSSESSO DEL SOLO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO, nonostante il Ministero dell’Istruzione avesse sostenuto la assurda tesi della “accessorietà” del titolo sul sostegno rispetto alla abilitazione per materia, ritenendolo dunque, un titolo di specializzazione al pari delle altre professioni docenti, tutelate dalla Dir.UE n°36/2005 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e s.m.
In tale pronuncia infatti IL Consiglio di Stato ha stabilito infatti “deve essere confermato e richiamato infatti quanto già affermato dalla sezione in materia: “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020), ed inoltre che “ In ogni caso, la decisione amministrativa per cui è controversia risulta illegittima, anche perché non reca alcuna valutazione dei titoli esteri conseguiti dagli odierni appellanti, ai fini di un loro possibile riconoscimento in Italia.