I principi della A.P. del Consiglio di Stato rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi stato membro dell’Unione europea.
Depositate ieri 11 aprile 2023 da parte del TAR Lazio-Roma sez IV ben 16 sentenze rispettivamente n° 6149,6150, 6154, 6157, 6163,6165, 6175, 6177, 6179, 6168, 6181, 6183,6186, 6189,6191, 6192,con cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per silenzio inadempimento accogliendo i ricorsi patrocinati dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto dell’Unione Europea Università Teseo-, secondo cui il Ministero non può più esimersi dalla applicazione dei principi posti dalle pronunce della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenza n°19,20,21 e 22 del 29 dicembre 2022 anche con riferimento a titoli conseguiti in altri paesi, richiamate espressamente in tutte le sentenze, proprio con riferimento ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Romania.
Nel caso di specie , i ricorrenti avevano adito il TAR per l’accertamento del silenzio nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso sia ADMM che ADSS-Sostegno e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Educazione Nazionale Romeno, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n. 36/2005; con specifica richiesta di ordinare al MIUR ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Direttive UE n. 36/2005 e n. 55/2013 per la classe di concorso ADSS, anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza definitiva. Questa la motivazione del Collegio della IV sez del TAR Lazio, presieduto dal Dott. Politi “ 3. Ferma, alla luce della divisata competenza a provvedere in capo (oggi) al Ministero dell’Istruzione e del Merito, la corretta instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti dell’Autorità ministeriale ratione temporis (e, quindi, con riferimento alla proposizione del gravame) competente (in ogni caso, richiamato quanto disposto dal comma 3 dell’art. 44 c.p.a.), osserva il Collegio – quanto alla presente controversia – che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 206/2007) non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso D.Lgs. 206/2007.
4. Tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
5. Fermo l’obbligo di quest’ultimo di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, ritiene il Collegio che il relativo termine, preordinato all’effusione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato (in ragione del fatto, notorio, integrato dalla presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie) ad un arco temporale di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
6. Entro il suindicato termine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno.
Deve, in proposito, richiamarsi quanto, da ultimo, rilevato dal Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito:
– “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”;
– e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;
con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).
7. Alle suesposte considerazioni accede l’accoglimento del ricorso; fin da ora disponendosi, per il caso di perdurante inadempienza dell’Amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta, e con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di giorni 180, di cui al precedente punto 5.
8. La condanna al pagamento delle spese di lite, poste a carico della resistente Amministrazione dell’Istruzione e del Merito in attuazione del principio di soccombenza, viene dal Collegio commisurata, giusta quanto indicato in dispositivo, anche in ragione della solo recente definizione del quadro interpretativo di riferimento, per effetto dell’intervento ermeneutico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, nei termini indicati in motivazione; e, per l’effetto:
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente, entro giorni 180 (centottanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– dispone che, per il caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta e con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ulteriore termine di giorni 90 (novanta);
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023.”