Tar Abruzzo – Sentenza n. 239-2021 del 06.05.21
A stabilirlo è la sentenza n. 239-2021 del TAR Abruzzo – L’Aquila, che ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Salvatore Braghini in rappresentanza di 7 docenti di Scienze, tecnologie e tecniche agrarie (classe di concorso A051), insegnanti presso l’Istituto agrario di Avezzano (AQ).
Il Tribunale Amministrativo ha stabilito che “l’USP dell’Aquila non poteva avallare la proposta di organico per l’a.s. 2019-2020 (e, l’a.s. 2018-19) del Dirigente scolastico dell’istituto Agrario di Avezzano, in quanto assume quale riferimento per l’aggregazione delle ore di Scienze Integrate (Chimica) a vantaggio della c.c. A050 anziché della A051 la nota del MIUR n. 6913 del 19 aprile 2018, il cui unico scopo era invece trasmettere la bozza dei quadri orario”.
Il provvedimento è stato, quindi, dichiarato illegittimo poiché non conforme a quanto stabilito dal D.P.R. 19/2016 e dall’allegato “C” al D.M. 259/2017, i quali attribuiscono l’insegnamento delle Scienze Integrate (Chimica) alle classi di concorso A034, e A051, escludendo la classe A050.
Anomalie simili, invero, si erano verificate anche per altri insegnamenti e per altre classi di concorso ma, a seguito delle segnalazioni degli Uffici Scolastici Regionali e delle Istituzioni Scolastiche, l’Amministrazione centrale aveva provveduto, con successiva nota n. 9841/2018, a rimuovere i refusi segnalati e ad integrare le classi di concorso rettificando l’attribuzione degli insegnamenti e a riportarle alle determinazioni del Decreto Ministeriale n. 259-2017, altresì, fornendo una serie di indicazioni e chiarimenti sull’individuazioni delle classi di concorso e sui criteri di composizione dell’organico.
I ricorrenti, in tale contesto, avevano più volte rappresentato con segnalazioni e note scritte, indirizzate al MIUR, all’USR d’Abruzzo, all’U.S.P dell’Aquila e al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità, la discordanza della nota n. 9841/2018 con il DM 259/2017 nonché l’erronea distribuzione nelle diverse classi di concorso afferenti all’insegnamento delle Scienze integrate (chimica) nell’istituto Professionale di Avezzano – Indirizzo Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, chiedendo a ciascuno dei destinatari, in ragione delle proprie competenze, di correggere tale errore e ripristinare la corretta confluenza.
Nel silenzio degli Uffici interpellati, ai docenti della c.c. A051, che vedevano erodere la consistenza oraria delle loro cattedre a beneficio della A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche), non restava che proporre ricorso al TAR competente, accolto dal Collegio composto dai Giudici, Umberto Realfonzo (Presidente), Mario Gabriele Perpetuini (Primo Referendario) e dall’Estensore della sentenza Maria Colagrande.
La classe di concorso A051, definita “atipica” perché concorre con altri classi ad insegnare la medesima disciplina, infatti, ai sensi del D.M. n. 259-2017 e dell’allegato “C”, è abilitata all’insegnamento della disciplina di Scienze Integrate (Chimica) negli Istituti Tecnici e Professionali per l’Agricoltura Indirizzo con esclusione della A050, che si insegna in quasi tutti le istituzioni scolastiche.
Ne scaturisce, che, come ricostruito mediante una puntuale e scrupolosa ricognizione delle fonti, i Piani orari dei nuovi indirizzi professionali, di cui alla successiva nota ministeriale n. 6913-2018 non incidono su quanto stabilito dalla fonte primaria del D.M. 259-2017, attuativa del DPR 14 febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento), che, a sua volta, ridefinisce, con le allegate Tabelle (“A” e “B”), le classi di concorso e di abilitazione, stabilendo la corrispondenza con le precedenti classi concorsuali.
Avezzano, 23 maggio 2021 Avv. Salvatore Braghini