Accolto ricorso con riconoscimento del requisito d’urgenza.
Altri cinque ricorrenti patrocinati dallo studio legale dell’Avv. Michele Speranza ottengono l’inserimento a pettine nelle graduatorie della Provincia di Roma.
La recente ordinanza emanata dalla dottoressa Martina Brizzi presenta interessanti elementi di novità rispetto a quelle precedentemente rese dai diversi Giudici del Lavoro. Il giudice in questione, infatti, in seguito alla richiesta della parte ricorrente di confermare l’ordinanza cautelare ai sensi dell’art 11, c. 7 del d.lgs. n.104/2010 ritiene che “ tale articolo non fonda il potere del giudice ordinario di confermare un’ordinanza resa dal giudice amministrativo, bensì prevede che, nell’ipotesi in cui il citato Giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione, le misure cautelari pronunziate nel corso del giudizio svolto innanzi al G.A. perdono efficacia decorsi trenta giorni. Le parti, però, possono riproporre la domanda cautelare al giudice munito di giurisdizione (…). Non è possibile, pertanto, accogliere una domanda finalizzata alla conferma di un provvedimento reso da un giudice di una diversa giurisdizione, il quale ha poteri differenti rispetto al G.O. La domanda proposta dal ricorrente, tuttavia, è suscettibile di essere qualificata come domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (…)”.
In relazione a ciò, dichiara il diritto del ricorrente “ad essere inserito nelle graduatorie di cui in motivazione ed in particolare nella graduatoria prescelta della Provincia Roma, con il punteggio e la posizione attribuita nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione” e ordina “alle amministrazioni convenute di inserire la parte ricorrente nelle citate graduatorie. Con il punteggio e la posizione attribuita nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione (cd.: inserimento a pettine)”.
In definitiva il giudice, anche se non conferma in senso stretto un provvedimento reso da un giudice di diversa giurisdizione (cfr. il giudice amministrativo), in totale autonomia riconosce però la fondatezza del ricorso e, aspettando il giudizio di merito che probabilmente si avrà in estate, accoglie in sede cautelare le argomentazioni dell’ANIEF.
(Anief)