Il Tribunale di Patti, nella persona del giudice del lavoro, dott. Fabio Licata, torna a pronunciarsi sulla mobilità 2016/2017. La sentenza del 13.01.21 ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Santina Franco (Studio Di Salvo – foro di Patti) che ha sottoposto al vaglio del tribunale la relativa questione, eccependo in via principale la violazione del criterio della trasparenza e meritocrazia.
Il ricorso, tra le varie doglianze è stata contestata la discriminazione operata sulla base del CCNI mobilità del personale docente ed ATA e la OM 241/2016 per avere posto in due piani differenti gli insegnanti assunti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012 cui è stato consentito di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, e il personale assunto dalle GAE (pur nella medesima fase), che invece è è stato costretto a partecipare alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali nazionali.
La sentenza in commento, pur confermando che la l.107/15 ha accordato agli idonei del concorso del 2012 la preferenza nelle procedure di immissione in ruolo, come legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore nella indicazione dei criteri di gestione dello scorrimento delle graduatorie, ritiene però che in sede di mobilità “ La scelta di accordare una preferenza a tale categoria di idonei non risulta tuttavia ragionevole in riferimento alla procedure successiva della partecipazione alla mobilità obbligatoria finalizzata all’assegnazione della sede definitiva. Tale opzione, infatti, risulta priva di ragionevolezza rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti, né si fonda su apprezzabili ragioni di merito, se si considera che i soggetti pretermessi da tale preferenza sono gli iscritti alle GAE che, in gran parte, o sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami o vantano numerose e lunghe esperienze di supplenze in incarichi di docenza. Non vale nemmeno il rispetto del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., atteso che non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente. Si tratta, invece, di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria.”
La sentenza in questione, quindi, afferma che non sia possibile discriminare in fase di mobilità i docenti, indipendentemente da quello che è stato il canale di assunzione. La procedura di mobilità docenti rimane comunque un pubblico concorso rispetto al quale non può prescindersi dal rispetto del principio del merito e del punteggio e sulla base di ciò accoglie totalmente la richiesta della ricorrente, confermando il diritto della stessa ad essere trasferita in una delle sedi prioritariamente scelte in domanda.