Con recente ordinanza del Tribunale di Caltagirone, il Giudice del Lavoro, dr. Gasparini, ha accolto il ricorso di una docente ammessa a partecipare alla fase B1 della mobilità straordinaria per l’a.s. 2016-2017, alla quale era stato negato il trasferimento dalla Provincia di Varese (dove era stata immessa in ruolo nel 2014) ad uno degli ambiti della Regione Sicilia indicati con priorità in domanda.
Il Decidente, in vero, ha rilevato il mal funzionamento dell’algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per mobilità della scuola primaria. Di fatti, come constatato su scala nazionale, l’algoritmo predisposto ha determinato diversi errori nell’attribuzione degli ambiti in quanto la procedura adottata dal sistema informativo non ha rispettato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell’ordine delle preferenze: assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenze e delle tipologie di posto per le quali aveva titolo.
L’Ordinanza del Tribunale di Caltagirone, in accoglimento dell’istanza cautelare ha disposto “il trasferimento della docente, assistita dall’avvocato Eleonora Di Nora del foro di Caltagirone, in uno degli ambiti territoriali della provincia di Catania, secondo l’ordine di priorità indicato in domanda”, come in analogo provvedimento del Tribunale di Modena ottenuto dal medesimo Legale, ordinando, altresì, al “Ministero resistente di garantire la partecipazione della docente alla mobilità 2017/2018 su base provinciale relativamente agli ambiti territoriali della provincia di Catania”.
Avv. Eleonora Di Nora