Tribunale di Marsala – Sentenza n. 1-2020 del 07.01.2020
La questione controversa affrontata dal Tribunale di Marsala, nella sentenza n. 1/2020, riguarda la mancata valutazione della precedenza ai fini della mobilità interprovinciale e, più in particolare, la nullità o meno, ai sensi dell’art. 1418 c.c., della norma contrattuale di cui all’art. 13 del CCNI sulla mobilità 2017/2018, prorogato anche per l’anno 2018/2019, e ripetuta anche nel CCNI per il triennio 2019-2022, stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92.
Tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa contenuta nell’art. 33 comma 5 della legge n.104/92 ove si prevede, senza alcuna limitazione, che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il rilievo, anche costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 325 del 1996 e Corte Cost. n. 406 del 1992) dei diritti che l’art. 33 co. 5 della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.c.
Ed invero, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto di scelta da parte del familiare del disabile della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l’inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi – segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico – potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, 27.03.2008, n. 7945).
Ma il Tribunale aggiunge che è onere dell’amministrazione scolastica fornire la prova circa la sussistenza di esigenze economiche e organizzative incompatibili con il diritto garantito dall’art. 33 co. 5 della legge n. 104 del 1992, nonché di provare l’indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente.
Di conseguenza, avendo peraltro ricorrente documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti disponibili presso l’ambito territoriale richiesto e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della precedenza ex art. 33 L. 104/92 (cfr. bollettino dei trasferimenti) la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità, ha accolto il ricorso, ribadendo così un orientamento già consolidato non solo del Tribunale di Marsala, ma anche di altri Tribunali, quali, per rimanere in Sicilia, quelli di Trapani e di Palermo.