(Con ordinanza n. 117888 del 14 dicembre, il Giudice del lavoro di Roma ha ribadito quanto già affermato con decreto n. 110562 del 23.11.2017, ovvero il diritto alla mobilità per il personale della scuola che presta servizio in sedi particolarmente disagiate.)
Anche per l’anno scolastico in corso le procedure di mobilità relative alle suole italiane all’estero hanno determinato l’avvio del contenzioso dinanzi alla Magistratura del lavoro di Roma.
L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 64/2017, lungi dall’arginare le criticità manifestatesi sotto il vigore della precedente normativa, pare averne acuito la portata.
Il problema sembra, comunque, sempre lo stesso: la protervia di un Ministero che, assillato dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica, non esita ad emanare circolari che, in palese contrasto con le disposizioni di legge, limitano arbitrariamente la mobilità del personale assegnato alle scuole italiane all’estero.
In particolare, sebbene il recente decreto legislativo – nel richiamare espressamente l’art. 144 D.P.R. n. 18/1967 – sancisca il diritto di essere trasferiti a domanda dopo due anni di permanenza in una sede particolarmente disagiata, il MAECI, con circolare del 3 agosto, ha reso possibili i soli trasferimenti d’ufficio e quelli da e per scuole europee.
Ma, ad avviso del Tribunale di Roma, cui, allo stato, tutti coloro che ambiscono a spostarsi da una sede particolarmente disagiata, sono costretti rivolgersi, “l’art 21 dl D.Lgs. n. 64/2017[1] costituisce norma di carattere generale, mentre il successivo art. 30, che richiama integramente l’art. 144 D.P.R. n. 18/1967, costituisce norma speciale rispetto all’art. 21 considerata la sua evidente ratio che è quella di consentire a lavoratori che si trovino in condizioni lavorative particolarmente disagiate, dopo un determinato periodo di permanenza di poter chiedere il trasferimento al fine di poter proseguire il percorso lavorativo all’estero, senza costringerli a richiedere il rientro in Italia come unica alternativa alla continuazione della prestazione lavorativa presso una sede particolarmente disagiata”.
Tanto è stato ribadito, con l’ordinanza del 14 dicembre 2017, emessa all’esito di un procedimento incardinato con ricorso ex art. 700 c.p.c..
Resta da vedere se (e, soprattutto, quando) il Ministero darà attuazione alle statuizioni de Giudice del lavoro o se, al contrario, persisterà nella propria chiusura, reclamando il provvedimento.
Avv. Rosanna Andreoli
[1] “La destinazione da una ad altra sede all’estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio” (D.Lgs. n. 64/2017, art, 21, comma III)