Il MIUR è stato condannato a riconoscere il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie come equiparato a quello svolto presso le scuole statali, in merito alla domanda di mobilità presentata da una docente che si è rivolta all’autorità giudiziaria.
Nella sentenza per il riconoscimento del punteggio della scuola paritaria, la ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado inserita nella GAE della Provincia di Palermo, aveva presentato la domanda di mobilità per avvicinarsi alla sede di residenza del padre, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92, al fine di assisterlo.
Il trasferimento le era stato negato a causa del mancato riconoscimento sia della precedente richiesta in quanto referente unica del padre disabile, sia del punteggio per il servizio pre-ruolo prestato.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha accolto entrambe le richieste della docente riconoscendo l’illegittimità del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), che le negava la precedenza assoluta nella mobilità interprovinciale, per i docenti che prestano assistenza a soggetti portatori di handicap in stato di gravità, a prescindere dal Comune e dalla Provincia di titolarità.
Sul mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie, il Tribunale ha confermato il principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento, ex Legge 10/03/2000 n. 62 (“norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”), prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche.
Pertanto, ha ritenuto che le disposizioni di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI, nella parte in cui dispongono che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, contrastano inevitabilmente con la normativa sopra richiamata in materia di parità scolastica.