Tribunale di Ragusa – Sentenza n. 670-2022 del 24.11.2022
Il Tribunale del Lavoro di Ragusa, accogliendo il ricorso dello Studio Legale Ventriglia, difensore della ricorrente (docente della scuola primaria) ha disposto il trasferimento della docente così come richiesto in domanda di trasferimento dell’anno 2016-2017.
La sentenza del Tribunale di Ragusa ha riconosciuto il diritto della ricorrente ed ha dichiarato illegittimo il previo accantonamento dei posti in favore dei docenti assunti da GM 2012, in quanto non trova alcun fondamento nella legge ed implica il sostanziale svuotamento della previsione di cui al comma 108 L. 107/15 in quanto, per effetto dei preventivi accantonamenti numerici previsti in favore dei docenti assunti ante 2015 partecipanti alla fase B.2 della mobilità. Ciò in violazione del principio meritocratico del maggior punteggio.
Che tale previsione deve ritenersi illegittima così come da giurisprudenza di merito, che ha evidenziato l’assenza di riferimento alcuno, nella legge n.107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal C.C.N.I., per la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2016/2017 e della O.M. N.241/2016 in fase di mobilità, rilevando, altresì, i profili di irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e di quella regolamentare in sede delle procedure di cui trattasi.
Pertanto alla luce dei motivi sopra riportati il Giudice del tribunale di Ragusa, condividendo le argomentazioni difensive dell’Avv. Ventriglia Luigi ha disposto che la ricorrente venisse assegnata e trasferita nella provincia di Caltanissetta nella scuola primaria, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità del 2016-2017.
Agrigento, lì 25.11.2022 Avv. Ventriglia Luigi