Anche il Tribunale di Ragusa – Sez. Lavoro – con una recentissima sentenza di luglio 2020 ha affermato che l’unico criterio che il Ministero avrebbe dovuto adottare nella mobilità indetta per l’a.s. 2016/2017 è quello del punteggio.
Infatti, la mobilità della c.d. “buona scuola” non deve ritenersi diversa dalle altre mobilità, le cui graduatorie vengono formate sulle base criterio del punteggio.
Le Fasi (A, B, C e D) operate nelle procedure di mobilità per l’a.s. 2016/2017 si pongono in contrasto con il criterio meritocratico tipico delle procedure concorsuali, tra le quali vi rientra pacificamente anche la procedura di mobilità.
L’unico criterio meritocratico adottato per stilare le graduatorie è (ed è sempre stato) quello basato sul punteggio, con la conseguenza che nessun altro criterio alternativo possa ritenersi maggiormente meritevole di adozione.
I criteri con i quali sono state stilate le graduatorie dei trasferimenti per l’a.s. 2016/2017 hanno creato, invero, una evidente discriminazione ed una notevole disparità di trattamento, introducendo una irrazionale diversificazione del regime giuridico di situazioni uguali, con palese una violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori.
Infatti, nelle Province di tutta Italia docenti con punteggi superiori si sono visti scavalcare da docenti con punteggio di gran lunga inferiori, concorrenti per lo stesso ordine di scuola e tipo di posto, a causa della suddivisione in Fasi operata dal Ministero.
Pertanto, il Tribunale di Ragusa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere l’assegnazione in una delle sedi prioritariamente indicate nella domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 tenendo conto solamente del punteggio riportato e, soprattutto, omettendo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti idonei del concorso del 2012.