Tribunale di Palermo – Sez. Lavoro – Sentenza n. 1349-2021 del 29.03.2021
Il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – si è nuovamente pronunciato sull’illegittimità delle procedure di mobilità indette per l’a.s. 2016/2017 – Scuola PRIMARIA, ritenendo illegittimo l’accantonamento dei posti operato dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti inseriti nelle Graduatorie di Merito del 2012 in quanto idonei (non vincitori) del concorso del 2012.
In particolare, il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha ritenuto che tale riserva di posti si ponga in aperta violazione con la normativa che ha disciplinato la mobilità per l’a.s. 2016/2017 (L. 107/2015) e con le stesse Fasi dalla medesima previste.
Il predetto accantonamento dei posti oltre che porsi in contrasto con la volontà del legislatore e con la stessa ratio della legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha determinato una violazione dei principio meritocratico.
Cosicché, appare assurda, illogica nonché contra legem la precedenza accordata, nell’ordine dei trasferimenti, dal C.C.N.I. (nonché dall’O.M. 241/16 art. 9 punti 16 e 17) ai docenti assunti nell’ a.s. 15/16 provenienti dalle G.M. (Graduatorie di Merito) del Concorso del 2012, poiché la legge n. 107/15 non prevede assolutamente tale trattamento prioritario ma si limita a disciplinare la mobilità sulla base di una suddivisione stabilita sull’anno di assunzione. Tale scelta, tra l’altro, appare logica col principio meritocratico, tipico delle procedure concorsuali, in quanto prevede che ottengano prima il trasferimento i docenti con più anni di servizio (precisamente, assunti entro l’ a.s. 2014/2015) e successivamente i docenti assunti nel 2015, a seguito del piano di assunzione straordinario (in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di residenza).
Quindi, secondo il disposto normativo, di cui sopra, gli unici ad avere la precedenza nelle procedure di mobilità erano gli assunti entro l’ a.s. 2014/2015.