Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – impugnazione sanzioni disciplinari – applicabilità art. 7, commi 6 e 7; L. n. 300/1970 alle controversie relative al lavoro pubblico.
Le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione, sia mediante le procedure arbitrali, di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali.