Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE
Data | Roma, 24 luglio 2012 |
Messaggio | 113/2012 |
Destinatari | RTS |
Tipo | Messaggio |
Area | Stipendi |
OGGETTO: Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola.
Il MIUR con circolare del 16 luglio 2012, nell’impartire prime indicazioni circa l’applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in riferimento all’art. 5 comma 8 che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ha chiarito che detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.
Considerato anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato IGB, IGF e IGOP, si informa che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato, in attesa della conversione in legge del decreto legge 95/2012.
IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI