Mancato conferimento dell’incarico (G.P.S.) e assegnazione a docenti con punteggio inferiore

Per il Tribunale del lavoro di Roma, l’algoritmo utilizzato per l’assegnazione delle supplenze ha operato su presupposti illegittimi, considerando indebitamente la docente quale rinunciataria…

Riconosciuto il diritto della ricorrente a ricoprire l’incarico di supplenza per l’anno scolastico 2022/23, al risarcimento del danno per le retribuzioni perdute e all’attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti – Accoglimento Giudiziario.

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

 

I legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola rendono noto l’esito favorevole del giudizio promosso a tutela di una docente della scuola secondaria superiore, il cui diritto alla stipula del contratto di supplenza annuale per l’anno scolastico 2022/23 è stato riconosciuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con una recentissima sentenza del magistrato Dott. Ottavio Picozzi, a causa dell’evidente errore ministeriale.

La vicenda ha avuto origine quando l’insegnante, inserita nelle graduatorie (GPS Fascia II) per la provincia di Roma, non ha ricevuto l’incarico di supplenza nonostante il suo punteggio (pari a 84,50 punti per l’insegnamento di interesse) fosse superiore a quello di altri docenti nominati nei turni di conferimento delle supplenze successivi al primo.

L’interessata, rappresentata e difesa dall’avvocato cassazionista Aldo Esposito e dal collega Ciro Santonicola, ha promosso un’azione legale contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, lamentando l’errata interpretazione e applicazione delle regole di assegnazione degli incarichi di supplenza.

Ebbene, il Tribunale romano, nella persona del giudice designato Dott. Ottavio Picozzi, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto dell’interessata a essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l’A.S. 2022/23, condannando il Ministero al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla docente, “parametrato alle retribuzioni mensili perdute, oltre al riconoscimento del punteggio complessivo di 12 punti che le sarebbe spettato”.

La sentenza evidenzia che l’Amministrazione aveva operato sulla base di presupposti illegittimi, considerando la docente quale rinunciataria nonostante l’espressione di preferenze, anche al buio e in modo sintetico, su tutte le scuole del distretto d’interesse, secondo l’ordine del codice meccanografico.

In particolare, la discutibile tesi ministeriale – ritenuta infondata alla luce dell’esposizione giudiziaria dei legali Esposito e Santonicola – sosteneva che l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze prevedeva uno scorrimento della graduatoria, così programmato: il candidato che avesse espresso analiticamente o sinteticamente una preferenza per una determinata sede, laddove non fosse risultato assegnatario in primo turno, non sarebbe stato ripescato nel turno successivo in quanto considerato rinunciatario, ergo scavalcato da un docente con punteggio o di fascia inferiore.

Proprio tale interpretazione, avversata strenuamente dai legali, è stata ritenuta irragionevole dal Tribunale capitolino, poiché, come ha sottolineato l’autorevole Giudicante, “non si può ritenere legittima l’indicata nomina resa possibile dall’applicazione di un algoritmo che pretermette candidati con punteggio superiore rispetto a colleghi con punteggio inferiore, per una medesima classe di concorso, per il solo fatto che questi ultimi, in ragione della sola posizione deteriore in graduatoria, partecipano a un turno di nomina successivo durante il quale vi sia stata rinuncia di assegnatario del turno di nomina precedente con punteggio superiore”.

Ed infatti, ha aggiunto il Giudicante, “alcuna norma procedimentale è stata invocata dal Ministero a riscontro della legittimità di tale operato, tale da essere idonea a giustificare, in fatto, un sovvertimento della graduatoria in ragione di una suddivisione delle nomine che si deve quindi ritenere essere stata operata solo per praticità in diverse fasi… Pertanto, la domanda della ricorrente di recupero, anche a titolo di risarcimento, del punteggio giuridico (punti 12) e delle spettanze economiche per l’incarico a tempo determinato annuale, nell’anno scolastico 2022/23, che sarebbe spettato in virtù del migliore posizionamento in graduatoria (classe ADSS, II fascia G.P.S., provincia di Roma) deve ritenersi fondata… Non può dubitarsi dell’esistenza di un nesso causale fra l’inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell’Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l’incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni…”.

Si riportano, di seguito, le conclusioni del giudicante:

P.Q.M.

– In accoglimento della domanda proposta da…, accerta il diritto della ricorrente ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2022/23 in una delle sedi di preferenza espresse in domanda con riferimento alle GPS di Seconda Fascia – Provincia di Roma per la classe di concorso ….;

– Per l’effetto condanna il Ministero resistente a riconoscere alla ricorrente il diritto al punteggio complessivo di n. 12 punti per l’incarico di supplenza, nonché al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni mensili perdute in ragione dell’incarico di supplenza negato, oltre accessori di legge”.