La sentenza 112/2018 del 24/04/2018 stabilisce il risarcimento di euro 5.306,65 più interessi a favore di una lavoratrice assistita dall’ufficio legale Uil Scuola di Reggio Emilia e condanna il MIUR al pagamento delle spese.
Nei fatti, una Dirigente Scolastica, ha negato il completamento orario di 18 ore ad un Assistente Tecnico perché – a dire della Dirigente – “non frazionabile” pena la compromissione dell’attività didattica.
La Uil Scuola di Reggio Emilia, nella piena convinzione dell’illegittimità di tale comportamento ha, senza esitazione, posto in essere giusta vertenza sindacale conclusasi con la vittoria della Uil. Il Giudice ha così riconosciuto e motivato: “ …Né può avere peso la valutazione espressa dalla Dirigente Scolastica in base alla quale il frazionamento del posto non avrebbe garantito l’ottimale funzionamento……”
“Non vi è nessuna ragione che possa giustificare la convocazione di aspiranti collocati in posizioni successive a coloro i quali invece vantano il diritto al completamento”.
La sentenza – continua Raimondo – deve far riflettere a quanti, con estrema leggerezza, negano il completamento orario sia al personale Docente che ATA.
“Una sentenza che riconosce e ristabilisce un diritto negato; uno dei tanti diritti negati in questi tempi al personale della scuola”.
UIL Scuola Reggio Emilia