(SNALS Salerno)
Con sentenza n. 911/12 il Giudice del Lavoro di Nocera Inferiore , dott. Mancuso, ha accolto il ricorso relativo al riconoscimento degli scatti di anzianità per 43 precari della scuola promosso dallo Snals di Salerno con l’avv. Elda Izzo.
Il Giudice ha disposto motivando il provvedimento come di seguito: “ … accogliersi la domanda sugli scatti biennali di anzianità. L’art. 53 della legge 312/1980 recita : …. “Al personale non di ruolo… sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale. ..”
Nel c.d. testo unico della scuola ( d. lgs. 297/1994) , all’art. 526, è stato ribadito il principio retributivo generale: al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
La circostanza che nel citato art. 526 non venga ribadito il criterio degli scatti biennali di cui al richiamato art. 53 non indica l’implicita abrogazione di tale norma.
Difatti lo stesso testo unico, all’art. 676, chiarisce che: “ le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risulante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”
Sempre il testo unico, con riferimento al trattamento economico, chiarisce all’art. 62 che: “il trattamento economico del personale ispettivo tecnico,direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario è disciplinato dalle norme vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente testo unico e dalle loro eventuali successive modificazioni…”
Dunque l’art. 53 della legge 312/1980 non risulta “espressamente” abrogato da nessuna norma di legge.
Il successivo art. 71 ha previsto che le norme contenute negli elenchi allegati alla legge, avrebbero cessato la loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della contrattazione collettiva relativa agli anni 1994-1997…. Deve osservarsi che negli allegati alla suddetta legge non figura tra le disposizioni espressamente abrogate l’art. 53 della legge 312/1980.
Si tratta quindi di vedere se la norma stessa non debba ritenersi “implicitamente” abrogata per effetto della diversa impostazione impressa al rapporto di lavoro docente dalla c.d. “privatizzazione” e “contrattualizzazione” del pubblico impiego…
All’uopo deve rammentarsi che l’art. 48 del CCNL relativo agli anni 1998-2001 ha stabilito la perdurante vigenza delle norme di legge non incompatibili e non espressamente “abrogate o disapplicate”; norme, quindi, che devono interpretarsi in funzione integrativa del contratto. In tale disciplina collettiva non vi erano disposizioni incompatibili con il disposto dell’art. 53 in commento. Chè, anzi, la disposizione dell’art. 142 del CCNL relativo al successivo quadriennio ( 2002-2005) ha addirittura previsto l’inapplicabilità di tutte le disposizioni non abrogate in conseguenza della stipula del contratto collettivo con eccezione di quelle espressamente elencate. In tale elenco e espressamente menzionato l’art. 53 della legge 312/1980 ( art. 142, punto f).
Dalla lettura del complesso delle disposizioni legali e contrattuali su richiamate – a parere del Giudicante- si evince la perdurante vigenza dell’art. 53 della legge 312/1980 e del diritto degli insegnanti non di ruolo, chiamati a svolgere incarico di insegnamento annuale, a veder legittimamente riconosciuta la pretesa agli scatti biennali di anzianità alla stregua dei loro colleghi di ruolo.
Peraltro la stessa eccezione soventemente sollevata dall’Amministrazione convenuta ( anche se non in questa causa), concernente la supposta mancanza di continuità tra i diversi rapporti a termine stante la diversità del datore di lavoro ( ogni anno un Istituto scolastico diverso), è senz’altro infondata. Tale obiezione si traduce, difatti, in una fictio iuris, essendo del tutto evidente che il rapporto retributivo dell’insegnante è instaurato con il Ministero dell’Istruzione ( o qualunque ne sia la denominazione più volte mutata negli anni).
Senza voler entrare in problematiche di parità di trattamento retributivo ( con riferimento alla quale deve riconoscersi l’inesistenza nel nostro ordinamento di un diritto in tal senso), questo Giudice ritiene che la norma dell’art. 53 in commento non possa ritenersi abrogata da alcuna disposizione di legge o contrattuale successiva e che debba continuare ad essere applicata al personale scolastico che non svolga semplici supplenze occasionali ( cioè in sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti e con diritto alla conservazione del posto di lavoro) , ma veri e propri incarichi annuali.
In conclusione deve essere riconosciuta la fondatezza di quest’ultimo diritto vantato dall’attrice sotto il profilo dell’ an debeatur e ritenuto facilmente computabile in base a mero calcolo aritmetico i crediti vantati dai ricorrenti in relazione alle annualità di servizio svolte con contratto a tempo determinato, si condanna il Ministero al pagamento degli scatti biennali di anzianità vantati da ciascun ricorrente.