In tempo di assegnazione e formazione delle classi non si può non fare un cenno alle problematiche che famiglie e docenti hanno in materia di sostegno. Un dato in particolare ci allarma in relazione alle scuole speciali, dove l’operato del Ministero appare quanto meno singolare. L’operato amministrativo in materia è stato tanto irregolare, che soltanto l’ordine dei Tribunali Civili (sono ormai numerose le sentenze, si veda per tutte ad es. Tribunale civile di Roma 12883/2012) ha portato all’emissione del provvedimento amministrativo di graduazione di insegnanti col diritto alla immissione in ruolo e alla costituzione della graduatoria speciale ad esaurimento. Con diverse sentenze il Giudice del lavoro ha infatti già condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca a compilare e ad aggiornare la graduatoria ad esaurimento in questione inserendo i diversi aspiranti specializzati sulla base delle diverse domande. L’ordine del giudice ha previsto anche l’effettuazione di tutti gli adempimenti correlati e previsti dai Decreti di aggiornamento delle Gae.
Peraltro la legittima aspettativa ad avere un servizio scolastico che sia caratterizzato da continuità didattica e da un corpo docente specializzato e di ruolo è ancora in alcuni casi una chimera. Quanto alle famiglie e’ noto in materia che i principi fondamentali che fondano la legittima aspettativa di assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno nel rapporto di 1 a 1, sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010 e che lo stesso articolo 12, comma 2 della legge n. 104/1992 prescrive chiaramente che: “è garantito il diritto all’educazione ed all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
E’ anche ormai palese che l’art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che fissava rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimeva radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti – alunni è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la stessa sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, a fronte anche della posizione sovente ribadita dal TAR (vedi per tutte tra le numerose pronunce la sentenza del Tar del Lazio del 17 giugno 2011, n. 5415 e nn. 1383/2013; 2427/2013; 10395/2012; 10394/012; 809/2013; 181/2013; 820/2013 ).
Dunque, ogni riferimento alla attività relativa all’organico oppure alla sua esiguità, oppure alla mancanza di posti vacanti, come nel caso degli istituti speciali, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile.
Tale declaratoria ha fatto sì che tornasse in vigore l’art. 40 della L. n. 449 del 1997 il quale testualmente dispone che: “In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi”. (TAR Lazio, III bis, 5 aprile 2012, n. 3177, 19 aprile 2012, n. 3583, 9 novembre 2012, n. 9225).