Tribunale di Salerno – Ordinanza del 06.06.24
Il caso ha riguardato una docente referente del coniuge riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; la stessa aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale, allegando il verbale attestante l’invalidità del coniuge ed invocando il proprio diritto di precedenza nell’ambito della suddetta procedura.
L’amministrazione scolastica, aveva negato il riconoscimento di detta precedenza, sul presupposto che, secondo quanto previsto dall’art. 13 p. IV del c.c.n.i. 2022/2025 e dall’ordinanza ministeriale n. 30 del 23.2.2024, ai fini del riconoscimento del diritto era necessario che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza … deve avere carattere permanente”.
Contrariamente a quanto asserito dal Ministero convenuto, il diritto di precedenza doveva essere riconosciuto anche a coloro che prestavano assistenza ai soggetti portatori di handicap, che, al pari del di lei coniuge, erano assoggettati a visita di revisione.
Il Tribunale di Salerno accogliendo il ricorso dell’avvocato Vincenzo La Cava con ordinanza del 6.6.024 ha così disposto ” accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di ……. a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2024/2025 avvalendosi della precedenza di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92;”.