Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013).
Le disposizioni che riguardano la scuola
Art. 1.
omissis
43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.
44. A decorrere dall’anno scolastico 20122013, l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 44 e’ effettuata ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.
46. Il comma 15 dell’articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e’ abrogato.
47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola e’ corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione e’ risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
49. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.
50. Nell’esercizio finanziario 2013 e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilita’ speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.
52. Il Fondo di cui all’articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ ridotto di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell’anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015.
53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ assicurato dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca anche mediante l’attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, puo’ formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita’ valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie e’ consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita’ di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
57. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unita’» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unita’»;
b) al terzo periodo, le parole: «cento unita’» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unita’».
58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, gia’ adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l’anno scolastico 2012-2013.
59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola puo’ essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.
60. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per i collegi universitari gia’ legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».
omissis
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia’ erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall’articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l’estinzione e’ dichiarata con decreto, anche d’ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.
101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
102. Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e’ prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita’ appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e’ prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita’ appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche’ dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Progettazione artistica per l’impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonche’ dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell’arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell’ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle universita’.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.