Legge 19 marzo 2014, n. 41

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

(GU Serie Generale n.69 del 24-3-2014)

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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 gennaio 2014,  n.  3,  recante  disposizioni temporanee  e  urgenti  in  materia  di  proroga  degli   automatismi stipendiali del personale della scuola, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del  Consiglio  dei ministri
Giannini,  Ministro  dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca
Padoan,  Ministro dell’economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

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Testo del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 18 del 23 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 19 marzo 2014, n. 41 recante: “Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.”. (GU Serie Generale n.69 del 24-3-2014)

Art. 1
Posizioni  stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell’articolo 8, comma  14,  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell’utilita’  dell’anno 2012  ai  fini  della  maturazione  dell’anzianita’  stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto  previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera  b), del decreto del  Presidente della Repubblica 4 settembre  2013,  n.  122,  non  sono adottati  i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla  predetta  sessione  negoziale che ne abbia  acquisita una  superiore  nell’anno 2013  in  virtu’ dell’anzianita’ economica attribuita nel  medesimo anno. Non  sono, inoltre, adottati i provvedimenti  di  recupero  dei  pagamenti  gia’ effettuati a partire dal   1°   gennaio 2013  in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla  conclusione  della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, e’ accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme  iscritte  nel conto dei  residui  sul  Fondo  di  cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme gia’ corrisposte nell’anno 2013. Rimane salva la facolta’ di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014  della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 e’ conseguentemente versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione  delle  posizioni stipendiali e dei relativi incrementi  economici  di  cui  all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato  dall’articolo  1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  4 settembre 2013, n. 122, per  il  personale  della  scuola  non  trova applicazione per  l’anno  2014,  nell’ambito  degli  stanziamenti  di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in  relazione  alle disposizioni di cui al citato comma 23, l’articolo 9,  comma  1,  del predetto  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  come prorogato dall’articolo 1, comma  1,  lettera  a),  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1 bis
Posizioni economiche del personale ATA

1.  In relazione alla specificita’ delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell’ambito della scuola, per il  personale  ATA gia’ destinatario negli anni scolastici  2011/2012,  2012/2013  e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio  2008, e’ resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una  specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.

2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui  al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme gia’ corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all’attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.

3. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio finanziario 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. ))

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana  e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.