Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
(GU Serie Generale n.69 del 24-3-2014)
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giannini, Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca
Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Testo del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 18 del 23 gennaio 2014), coordinato con la legge di conversione 19 marzo 2014, n. 41 recante: “Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.”. (GU Serie Generale n.69 del 24-3-2014)
Art. 1
Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico
1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell’utilita’ dell’anno 2012 ai fini della maturazione dell’anzianita’ stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell’anno 2013 in virtu’ dell’anzianita’ economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti gia’ effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell’acquisizione di una nuova classe stipendiale.
2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, e’ accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme gia’ corrisposte nell’anno 2013. Rimane salva la facolta’ di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.
3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 e’ conseguentemente versata all’entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all’erario.
4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l’anno 2014, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l’articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 bis
Posizioni economiche del personale ATA
1. In relazione alla specificita’ delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell’ambito della scuola, per il personale ATA gia’ destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, e’ resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.
2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme gia’ corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all’attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.
3. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’esercizio finanziario 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. ))
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.