Tribunale di Cosenza – Sentenza del 16.01.24
Il caso ha riguardato docente assistita dallo studio legale dell’Avvocato Vincenzo La Cava, docente della scuola primaria in servizio presso istituto scolastico in Acri in provincia di Cosenza.
La stessa aveva presentato domanda di trasferimento interprovinciale indicando come preferenza le sedi di scuole e distretti rientranti nel comune/provincia di Reggio Calabria e invocando il diritto di precedenza ex L. n. 104/1992 essendo ella unico referente in grado di assistere il genitore, portatrice di handicap in situazione di gravità.
Deduceva che, nonostante la disponibilità di posti e l’assenza di ragioni ostative la sua domanda non era stata accolta, a differenza di quanto accaduto per altri docenti titolari di punteggio inferiore al proprio, ed evidenziava che l’Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del CCNI che la riconosceva soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali.
Il Tribunale al di Cosenza accogliendo il ricorso con sentenza del 16.1.024 ha disposto che “Dai superiori principi deriva, secondo la Corte (in tal senso in consapevole dissenso rispetto a Cass., 22-2-2021 n. 4677), la nullità, per contrasto con la norma inderogabile del predetto art. 33 l. 1992 n. 104, delle disposizioni del C.C.N.I. relativo alla mobilità del personale docente per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, che non attribuiscono nella procedura di mobilità ai lavoratori che, come l’odierna appellante, assistano familiari disabili diversi dai figli, un diritto di precedenza rispetto a lavoratori non portatori del fattore di protezione disabilità. La domanda dell’appellante diretta a far valere tale diritto di precedenza, derivante dalla norma dell’art. 33 L. 1992 n. 104, come interpretata alla luce del contenuto precettivo della direttiva 2000/78/Ce, è da ritenersi, quindi, fondata [..]”.
In definitiva il Tribunale di Cosenza ha accolto la tesi difensiva laddove riconosce la violazione della direttiva 2000/78 CE e conseguentemente ha disposto il diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale con la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992.