La clausola pattizia dell’art. 13 CCNL è nulla per contrasto con l’art. 33 L. 104/92, norma imperativa.
Tribunale di Foggia – Sezione lavoro, Ordinanza del 25 giugno 2020
Sull’interpretazione dell’art. 13, comma 1, punto IV CCNI 2017/2018 in relazione all’art. 33 l. 104/1992, si sono pronunciati vari Tribunali sul territorio nazionale con decisioni di segno difforme. Il Giudice del Lavoro di Foggia, in accoglimento della tesi difensiva della parte ricorrente, ha ritenuto di aderire all’orientamento favorevole. In particolare, “Nel prevedere che il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, l’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 assegna dei benefici ai soggetti che hanno parenti disabili portatori di handicap e, al contempo, garantisce a quest’ultimi la continuità dell’assistenza già in atto (cfr. Cass., SU, 27.3.2008, n. 7945). Tale diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, non si configura come assoluto ed illimitato, come dimostrato anche dalla presenza dell’inciso “ove possibile”: esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi – soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico – in un danno per l’interesse della collettiva, gravando sulla parte datoriale, privata o pubblica, l’onere della prova di siffatte circostanze ostative all’esercizio dell’anzidetto diritto (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. 11.10.2017, n. 23857).
Ebbene, il rilievo anche costituzionale dei diritti garantiti dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 connota la natura di norma imperativa di legge, la cui violazione comporta la nullità delle norme contrattuali ai sensi dell’art. 1418 c.c.”.
L’art. 33 l. 104/1992 non presenta, dunque, alcuna specificazione o limitazione nel grado di parentela o di affinità, laddove l’art. 13 CCNI del 6.3.2019 sulla mobilità – nella parte in cui prevede che il diritto di precedenza venga riconosciuto “limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità” – circoscrive (senza averne fondamento normativo) il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assiste con continuità un parente. Si tratta quindi di una clausola pattizia affetta da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. per contrasto con la suddetta norma imperativa.