Tribunale di Ivrea- Sentenza n. 511-2024 del 17.09.2024
1. Così ha stabilito il Tribunale di Ivrea nella sentenza indicata in epigrafe richiamando quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 165/2024 in causa RGL 659/2023 .
2. Infatti, secondo la Corte d’appello piemontese «è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta do-centi all’anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pro-nunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l’avere il legislatore riferito il beneficio all’anno scolastico non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un’utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell’annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all’art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di-dattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine del-le attività didattiche” ai sensi dell’art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)decorre dal 31 dicembre al 30 giugno» .
3. Ebbene, laddove il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulti de facto continuo e avere una durata superiore a quella minima prevista per le supplenze ex art. 4, comma 2, l. 124/1999, ai fini della fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, la posizione di parte ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo .