Le nuove norme in materia di procedimenti disciplinari nel comparto scuola contenute nel Decreto del Consiglio dei Ministri n. 14 del 23 febbraio 2017

Avv. Maurizio Danza –  Docente di Diritto del Lavoro” Universitas Mercatorum”

 

Di particolare interesse anche le peculiari disposizioni approvate nel Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2017, in riferimento specifico ai procedimenti disciplinari relativi al comparto scuola, avviati nei confronti del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Anche detti interventi, sono stati operati attraverso la previsione di modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g) , h), l), m), n), o), q), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

I due livelli disciplina nel nuovo co. 9-quinquies dell’art.55 bis del D.lgs.n.165/2001

In sostanza con il decreto il Governo introduce formalmente, i due livelli di disciplina già adottati in altre pubbliche amministrazioni. A tal proposito la nuova disposizione prevista attraverso l’inserimento del nuovo comma 9-quinquies nell’art.55 bis del D.lgs.n.165/2001, prevede che “ il procedimento disciplinare per le  infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo…” Diversamente, nei casi in cui il responsabile della struttura non è in possesso della qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punite con sanzioni più gravi, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’ufficio competente .

Secondo il Governo tale disposizione, dettata a garanzia della effettività del procedimento disciplinare nel lavoro pubblico, si renderebbe necessaria, atteso che gli ambiti territoriali istituiti dall’art.1 co.79 della L.n.107/215 essendo già oberati di numerosi procedimenti disciplinari, non sarebbero in grado di far fronte all’ulteriore onere derivante dai procedimenti disciplinari di minore gravità : di qui la proposta di estendere il sistema dei due livelli di attribuzione delle funzioni disciplinari anche al comparto Scuola.

Ciò detto, allo stato attuale, non è dato comprendere come sarà costituito in futuro l’ufficio per i procedimenti disciplinari di secondo livello, chiamato a pronunciarsi in riferimento alle sanzioni più severe introdotte negli ultimi anni, da numerosi provvedimenti normativi. Si potrebbe ipotizzare il ricorso all’istituto della “gestione unificata delle funzioni” dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, introdotto con la riformulazione del co.3 dell’art.55 bis dello stesso D.lgs.n.165/2001, a seguito di convenzioni, che in realtà sembra richiamare lo strumento delle “reti scolastiche”, già introdotto dall’art.1 co.70 della L.n.107/2015. Appare dunque indispensabile che nel corso dell’esame parlamentare venga chiarita nel dettaglio, la questione della “composizione” dell’ufficio di disciplina per il comparto scuola, di grande importanza per gli operatori della scuola.