(T.A.R. Piemonte – Sentenze nn. 745/2023 – 746/2023 – 747/2023 pubbl. il 13/09/2023)
1. Nei casi presi in esame dal Tar piemontese, con il patrocinio dell’Avv. Andrea Romano del Foro di Cuneo e Mario Dicandia di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, su segnalazione della commissione degli esami di maturità, aveva disposto l’esclusione dalle prove di esame dei candidati esterni -ricorrenti -, basandosi sulla circostanza per cui la certificazione rinvenuta relativa all’esame di idoneità per la classe 3.a e per la classe 4.a, sostenuto presso l’istituzione scolastica paritaria, non riporterebbe le valutazioni delle prove distinte per ciascun anno, come invece previsto dall’art. 5, comma 2, O.M. n. 45/2023 (“la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno”).
Tale circostanza costituirebbe, secondo l’interpretazione datane dalla Commissione, sulla base degli accertamenti svolti dall’U.S.R. Piemonte, irregolarità insanabile ex art. 16, comma 8, O.M. n. 45/2023, a mente del quale “Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, a) qualora rilevi irregolarità che appaiano prima facie insanabili, prevede che i candidati sostengano le prove d’esame con riserva, dandone contestuale comunicazione all’Ufficio scolastico regionale. La riserva è sciolta dalla commissione stessa a seguito di successiva verifica ed eventuale acquisizione della documentazione mancante nell’ambito della sessione d’esame o, successivamente, dal competente Ufficio scolastico regionale; b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica sede d’esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe; c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento”.
2. Il Collegio con le sentenze in epigrafe indicate ha ritenuto che la mancata indicazione delle valutazioni delle prove sostenute dal candidato esterno distinte per ciascun anno non possa essere sussunta nell’ambito delle “irregolarità che appaiano prima facie insanabili” in difetto di una esplicita previsione normativa, nonché in assenza della lesione di un interesse generale e superiore rispetto a quello portato dalla parte ricorrente. Detta mancata indicazione – qualora effettivamente ricorra – non può assurgere a carenza sostanziale insanabile, ma va qualificata come mera irregolarità formale.
D’altra parte, né l’O.M. n. 45/2023 né il D.lgs. n. 62/2017 attribuiscono all’omissione in esame, peraltro ascrivibile non certo al candidato, ma all’amministrazione scolastica, l’effetto di precludere l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato.
Valgono invece a precludere l’ammissione all’esame di Stato il mancato superamento degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 62/2017 (cfr. art. 4 O.M. n. 45/2023), l’assenza di una delle condizioni previste dall’art. 14, comma 1, del D.lgs. n. 62/2017, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del D.lgs. n. 62/2017.
3. In nessun caso la disciplina vigente fa discendere dalla mancata indicazione delle valutazioni delle prove sostenute dal candidato esterno, distinte per ciascun anno, il predetto effetto preclusivo o il carattere di irregolarità prima facie insanabile, tale da precludere al candidato l’accesso all’esame di Stato, configurandosi al più un’irregolarità sanabile da parte dell’istituzione scolastica.
4. Diversamente opinando si farebbe discendere tale radicale effetto preclusivo, fonte di pregiudizio per il candidato esterno, quale conseguenza di un errore addebitabile esclusivamente all’amministrazione scolastica.