Le attività di PCTO e il D.lgs. n. 81/2008

In Italia ci sono ogni anno circa 1.000 morti sul lavoro. Recentemente il dramma ha riguardato anche uno studente di un percorso di formazione professionale.

Ciò impone una riflessione giuridica anche sulle attività didattiche che gli studenti degli istituti scolastici di scuola media secondaria svolgono presso imprese ed altri Enti.

Con la Legge di Bilancio per il 2019, l’alternanza scuola-lavoro è stata trasformata in Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO), ma dal punto di vista degli adempimenti nulla di fatto è cambiato rispetto alla tutela della sicurezza dello studente in ambito extrascolastico.

Si tratta di una responsabilità a carico sia dell’Ente ospitante il percorso curriculare svolto in ambito extrascolastico ex dlgs n. 81/2008, sia dell’Istituto scolastico di appartenenza dello studente di scuola media superiore (tenuto ad assolvere un monteore che varia a seconda della tipologia dell’Istituto scolastico a cui è iscritto, a partire dalla classe terza entro il termine della classe quinta), che, per acclarata giurisprudenza, in virtù del contatto sociale qualificato, si instaura al momento dell’iscrizione, e che impone la presa in carico e la cura complessiva per tutto ciò che riguarda lo studente, ivi compresa la sua sicurezza e tutela della salute.

In merito “La Guida operativa per la Scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro”, prodotta dal MIUR, recitava:

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi. L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Gli adempimenti sono individuati nel Manuale ”Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’Inail e del Miur, a cui si fa espresso rinvio.

Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa. Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

 – garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

– assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

– stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;

ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

Si ritiene opportuno, inoltre, ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

  1. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;
  2. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
  3. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica, dovrebbe:

  • avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
  • consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici Scolastici Regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.”

Invece le Linee Guida per i Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO), sempre prodotte dal MIUR, recitano:

In tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8124 stabilisce l’equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche. Detta equiparazione si estende, secondo la norma, agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti sopra richiamata, dedica i primi 5 commi dell’articolo 5 alla disciplina di tale importante aspetto che, oltre a rappresentare una garanzia per gli studenti impegnati nei percorsi, costituisce un elemento di progresso dell’intera comunità scolastica, verso una cultura della sicurezza destinata a costituire un bagaglio utile per qualunque ambiente si abbia modo di frequentare. In particolare, i PCTO possono portare gli studenti a svolgere le loro esperienze in ambienti di apprendimento diversi dalle aule scolastiche, presso strutture ospitanti di varie tipologie con le quali la scuola progetta i percorsi e stipula apposite convenzioni. In simili ipotesi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle seguenti previsioni: – formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

– sorveglianza sanitaria;

– dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Nello specifico, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dei PCTO presso le strutture ospitanti e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite la formazione e la protezione degli allievi dai rischi. A tal fine, rimangono valide le indicazioni fornite congiuntamente dall’INAIL e da questo Ministero nel Manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola”, già richiamate nella Guida operativa per la scuola e alle quali si fa espresso rinvio. Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi. La normativa di riferimento è costituita, come si è detto, dalla Carta dei diritti e dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per l’attuazione del sistema dell’alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai PCTO, prevedendo che gli studenti ricevano:

  • la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • la formazione specifica all’ingresso nella eventuale struttura ospitante.

Gli studenti impegnati nei percorsi hanno diritto all’erogazione preventiva, da parte dell’istituzione scolastica, di una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità disciplinate dall’accordo previsto al comma 2 dell’articolo 37 del d.lgs. 81/2008. Tale formazione, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, ha durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro – avendo come contenuto il concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza – e, a determinate condizioni, può essere erogata in modalità e-learning26 . Al riguardo, per contenere i costi della formazione a carico delle istituzioni scolastiche, il MIUR ha reso disponibile, sul portale dedicato raggiungibile al link http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html un percorso di formazione generale in collaborazione con l’INAIL, a cui gli studenti possono accedere gratuitamente previa registrazione da eseguire tramite la scuola di appartenenza.

La formazione generale è integrata dalla formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante e a cura di quest’ultima, con possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti. Sempre in tal senso, per tale formazione possono essere stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione (INAIL, Organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, ecc.) oppure può esser fatto ricorso a percorsi formativi in modalità e-learning. La particolarità di tale tipo di formazione sta nel numero di ore, che varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l’attività svolta dalla struttura ospitante e che il richiamato Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 definisce in una quantità non inferiore a:

– 4 ore per i settori della classe di rischio basso (es. attività immobiliari, attività editoriali, ecc.) la cui erogazione può avvenire in modalità e-learning;

– 8 ore per i settori della classe di rischio medio (es. pesca e acquacoltura, istruzione, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza;

– 12 ore per i settori della classe di rischio alto (es. costruzioni di edifici, industrie tessili, metallurgia, ecc.), la cui erogazione può avvenire esclusivamente in presenza.

Se, ad esempio, i percorsi organizzati dall’istituzione scolastica prevedono la presenza degli studenti presso una struttura ospitante la cui attività rientri in un settore della classe di rischio medio, le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere pari ad minimo di 12 ore (4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio).

E’ evidente che, nel caso in cui i PCTO non prevedano la presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, la formazione finalizzata a tali percorsi si circoscrive a quella generale, con un numero di ore non inferiore a 4, ferma restando la formazione specifica che gli studenti dovranno avere per le attività svolte presso i locali della scuola (8 ore).

Nel caso in cui i PCTO prevedano la presenza degli studenti presso una struttura ospitante, potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria, secondo le regole dell’articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e il rischio a cui è sottoposta l’attività degli studenti all’interno della struttura ospitante. Tale sorveglianza viene posta, secondo il decreto interministeriale 195/2017, a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti. Nell’organizzazione dei percorsi, tuttavia, l’istituzione scolastica può definire esperienze le quali, pur condotte in strutture ospitanti connotate da un alto grado di pericolosità, non espongano gli studenti ad eccessivi rischi, tali da rendere necessaria, ad esempio, la sorveglianza sanitaria. Tale è l’ipotesi in cui, ad esempio, i giovani potrebbero essere interessati da un’esperienza negli uffici della contabilità di una impresa metalmeccanica, con una esposizione ai terminali inferiore alle soglie oltre le quali scatterebbero misure aggiuntive di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l’adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei dispositivi di protezione individuale (calzature da lavoro, elmetti, abbigliamento idoneo, ecc.) a cui deve provvedere la struttura ospitante. Sempre nel caso di presenza degli studenti presso le strutture ospitanti, l’articolo 5 del decreto 195/2017, al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti partecipanti, considerata la specifica finalità didattica e formativa dei percorsi, prevede che il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante e in ragione della richiamata tipologia di rischio, con una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante:

  • non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto;
  • non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio;
  • non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso. Il dirigente scolastico avrà cura, quindi, di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi nella struttura e adeguato alle effettive capacità richieste.”

Sempre nelle predette Linee Guida in relazione alla copertura assicurativa si può leggere:

7. Gli aspetti assicurativi Sui profili assicurativi legati alle esperienze degli studenti nei PCTO, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti dedica uno spazio nel comma 6 dell’articolo 528, disponendo che gli studenti coinvolti nella tipologia di percorsi in esame devono godere di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie, per:

  • Infortuni e malattie professionali, presso I’INAIL – l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
  • Responsabilità civile verso terzi, presso qualsiasi compagnia assicurativa. In linea generale, gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche non statali, comprese le Università, godono di una copertura assicurativa antinfortunistica obbligatoria presso l’INAIL, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’articolo 1, n. 28, e dall’articolo 4, n. 5, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – di seguito T.U.). Con la circolare n. 44 del 21 novembre 2016, l’INAIL ha avuto modo di specificare le condizioni che devono ricorrere affinché vi sia la copertura antinfortunistica degli studenti impegnati in tale genere di percorsi. Le indicazioni fornite dall’INAIL aventi ad oggetto le attività di alternanza scuola lavoro ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, commi da 33 a 43, conservano la loro validità anche per i PCTO. Infatti, sia le attività di “alternanza scuola lavoro” richiamate dalla legge 107/2015, sia quelle derivanti dai ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” della legge 145/2018, sono riconducibili ai percorsi di “alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77”, conservando, quindi, una matrice sostanziale comune. Al riguardo, si fa espresso rinvio alle indicazioni della citata circolare, specificando che in linea generale l’Istituto, con riferimento all’indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati nei percorsi, ha inteso distinguere tra: – eventi verificatisi nell’ambito scolastico vero e proprio; – eventi occorsi durante i periodi di apprendimento in contesti di lavoro nel corso dello svolgimento delle specifiche attività previste dai progetti. Per quanto riguarda i primi, l’Istituto ha avuto modo di precisare che gli studenti sono assicurati soltanto se gli eventi sono occorsi in occasione delle seguenti attività previste dall’articolo 4, n. 5, del d.P.R. 1124/1965: – esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro; – attività di educazione fisica nella scuola secondaria; – attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria; – viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. In relazione alle diverse modalità con le quali, alla luce delle indicazioni delle presenti Linee guida, le istituzioni scolastiche possono attivare i percorsi, tale precisazione può tornare utile per identificare quali di esse ricadano nella copertura antinfortunistica garantita dall’Istituto.

Per garantire una completa copertura assicurativa antinfortunistica, quindi, può essere opportuno per l’istituzione scolastica ricorrere alla stipula di polizze assicurative integrative, destinate a garantire la copertura delle attività non ricomprese in quelle sopra elencate. In ogni caso, per gli studenti delle scuole statali la copertura assicurativa avviene mediante il sistema della “Gestione per conto dello Stato” di cui agli articoli 127 e 190 del T.U., mentre gli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali sono assicurati mediante il versamento di un premio speciale unitario, ai sensi dell’articolo 42 del suddetto T.U.. Ad ulteriore chiarimento delle modalità operative con le quali ricorre la citata copertura assicurativa, giova richiamare, tra tutte, le indicazioni fornite dall’INAIL con la comunicazione n. 10778 del 12 giugno 2017, con la quale ha escluso l’obbligo, da parte delle scuole, della comunicazione preventiva di attivazione dei percorsi in esame. Nella stessa comunicazione l’Istituto ha, inoltre, chiarito che l’obbligo della denuncia dell’evento assicurato ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia stabilito diversamente in ambito convenzionale. Di conseguenza, lo studente è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli o a denunciare la malattia professionale prioritariamente al suddetto dirigente e, nel caso in cui assolva a tale obbligo presso il soggetto ospitante, quest’ultimo deve notificare al dirigente scolastico l’evento occorso allo studente, al fine di assicurare la dovuta immediatezza nella comunicazione all’Istituto da parte del soggetto obbligato. Relativamente alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nei PCTO per la responsabilità civile verso terzi, la scuola stipula una polizza assicurativa a suo carico. I costi di assicurazione ricadono comunque sulla scuola e non sugli studenti o sulle loro famiglie.”

Tanto espresso, si indicano alcuni passaggi fondamentali per una corretta gestione della sicurezza degli studenti impegnati in attività di PCTO, tenendo presente che gli Enti soggetti al dlgs n. 81/2008 sono quelli indicati all’art. 3 del predetto decreto legislativo.

 

  • Il Consiglio di Classe definisce con precisione le attività didattico-formative che lo studente dovrà svolgere durante le attività di PCTO presso l’Ente ospitante.
  • Sulla base di quanto previsto al punto 1, l’Ente ospitante definirà le effettive attività che lo studente svolgerà.
  • Sulla base di quanto indicato al punto 2, l’Ente ospitante valuterà il rischio (ex art. 28 del dlgs n. 81/2008) connesso alle attività previste per lo studente, tenendo conto anche delle sue condizioni soggettiva.
  • Inoltre l’Ente ospitante individuerà (ex art. 77 del dlgs n. 81/2008) i dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire allo studente.
  • Infine l’Ente ospitante valuterà la necessità di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del dlgs n. 81/2008, e il numero di ore necessario per la formazione specifica sui rischi attinenti all’attività svolta (ex art. 37 del dlgs n. 81/2008).
  • La valutazione del rischio operata dall’Ente ospitante dovrà essere sottoposta per un parere tecnico al RSPP dell’Istituto scolastico, e da questi ritenuta congrua; analogamente dovranno essere valutati congrui i DPI individuati, la necessità o meno di sorveglianza sanitaria, e la definizione delle ore di formazione sui rischi specifici relativi all’attività di PCTO che si prevede di svolgere.
  • Definiti questi aspetti e comunicato il parere al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe interessato, potrà essere stipulata la convenzione tra le parti, che dovrà avere in allegato la documentazione relativa ai punti precedenti; nella convenzione sarà anche precisato chi provvederà all’erogazione del secondo modulo di formazione (ex art. 37 del dlgs n. 81/2008) dedicato ai rischi specifici relativi alle attività da svolgere (il primo modulo di formazione è a carico dell’Istituto scolastico), e chi sosterrà i costi per la fornitura dei DPI e per la sorveglianza sanitaria. Inoltre dovranno essere indicati il tutor scolastico e quello dell’Ente ospitante.
  • Le attività relative al PCTO potranno essere intraprese dallo studente solo dopo avere svolto i due moduli di formazione, ed essere stato informato, formato, ed addestrato all’utilizzo dei DPI, e solo dopo che il dirigente scolastico (anche attraverso un report del tutor scolastico, ma sempre sotto la sua responsabilità) abbia valutato, con esito positivo, lo stato della sicurezza garantito dall’Ente ospitante (è fortemente consigliabile una visita alla struttura presso la quale si svolgeranno le attività di PCTO).
  • Il tutor scolastico dovrà vigilare che le condizioni di sicurezza siano sempre garantite dall’Ente ospitante.
  • La valutazione dello studente, in relazione alle attività di PCTO, da parte del tutor scolastico e del Consiglio di Classe, dovrà anche tenere conto del rispetto di quanto previsto dal dlgs n. 81/2008 da parte del predetto.

Giovanni Paciariello, Presidente dell’Associazione Papa Giovanni Paolo II, che si occupa della tutela dei diritti degli studenti, e dirigente scolastico in quiescenza