Lo ha stabilito il Tar Lazio adeguandosi al Consiglio di Stato
Come noto il Tar Lazio conservava una atteggiamento ostativo nei riguardi dei molteplici ricorsi presentati dal personale docente abilitatosi in Romania, talché alcuni ricorrenti erano costretti a proseguire il contenzioso appellando la sentenza sfavorevole, e il Consiglio di Stato la riformava. Oggi non è più così. Lo dimostra una recentissima sentenza del Tar Lazio, sez. III bis, n. 10836/2020, che, accogliendo un ricorso presentato dall’avv. Salvatore Braghini del foro di Avezzano, ha annullato ben 5 decreti del Ministero dell’Istruzione dello scorso settembre, con cui l’Amministrazione respingeva l’istanza di riconoscimento in Italia dei titoli idoneativi all’insegnamento conseguiti presso l’Università statale di Iaşi “George Enescu” in Romania (relativi alle classi di concorso A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, A029 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado, AK55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado – sassofono, A053 – Storia della musica, AK56 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di I grado – saxofono).
In particolare – osserva il Collegio giudicante – “una volta che sia incontestato il possesso della laurea conseguita in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania il diniego … si porrebbe in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti”, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno“.
A venire in rilievo, nel caso di specie, come anche precisato dal Giudice di appello amministrativo, è l’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la precedente del 2005, dove al comma 1 statuisce: “Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”.
In buona sostanza, i Giudici del Tar hanno rilevato che il rigetto del riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Romania determina un’insanabile disparità di trattamento allorché ai cittadini romeni che abbiano completato la loro formazione nel Paese di origine viene riconosciuto il diritto ad insegnare in Italia mentre ai connazionali con laurea conseguita in Italia e successivo percorso abilitante conseguito in Romania tale possibilità resta preclusa. E ciò, evidentemente, non è accettabile sul piano logico e giuridico.
Avezzano, 8 novembre 2020 Avv. Salvatore Braghini