Con la sentenza in commento il Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto riprende i principi già precisati dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. VI 27.8.2019 n. 5917 in tema di mancata ammissione dell’alunno al successivo anno scolastico (nello stesso senso Cons. Stato Sezione VI n. 4107 del 2020.
In particolare, ricorda che nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, “la regola generale è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento […]”.
Non solo. Sussiste altresì l’obbligo dell’amministrazione di motivare la bocciatura chiarendo il motivo per cui le eventuali insufficienze riportate dall’alunno, a fine anno, non possano essere recuperate nell’anno scolastico successivo.
Dunque è compito dei docenti non solo attivare, durante l’anno scolastico in misura adeguata e sufficiente, interventi mirati ed individuali finalizzati ad aiutare l’alunno a superare le proprie difficoltà, ma vi è altresì il dovere di motivare, secondo una valutazione che contempli un periodo più lungo del singolo anno scolastico, le ragioni per cui non si ritenga possibile il recupero da parte dell’alunno nell’anno successivo.