Latina: reintegrata nelle graduatorie ad esaurimento docente che non aveva presentato domanda di permanenza

 

Importante vittoria per la CISL SCUOLA di Latina e per una docente di scuola primaria ingiustamente esclusa dalle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato domanda di permanenza nel 2009.

Il Giudice del Lavoro di Latina, con provvedimento d’urgenza emesso in data 14 maggio 2013, ha integralmente accolto la tesi dell’Avv. Maria Rosaria Altieri, ritenendo illegittimo il DM 42/2009 nonché il successivo DM 44/2011 nella parte in cui non consentivano la possibilità di presentare domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Facoltà prevista, invece, da una norma primaria, la legge 296/2006! Ne consegue che i citati decreti ministeriali hanno introdotto una nuova ipotesi di decadenza che la legge non prevedeva, onerando illegittimamente il docente che già figura in graduatoria di un’ulteriore manifestazione di volontà formale volta a confermare una volontà già espressa.

Rileva ulteriormente l’Avv. Altieri che l’esclusione definitiva dalla graduatoria ad esaurimento sulla base di una previsione ministeriale, che non si rinviene, giova ribadirlo, nella l. 296/2006, appare ancora più illegittima ed ingiusta anche in considerazione del fatto che tali graduatorie costituiscono l’ultima possibilità per i docenti precari di accedere al ruolo pubblico. Tali docenti, invero avrebbero dovuto essere edotti degli effetti negativi ricollegabili alla mancata presentazione della domanda direttamente dall’amministrazione scolastica che, invece, avrebbe dovuto uniformare il suo comportamento alle regole di correttezza e della buona fede.

Condividendo tale rilievo il Giudice del Lavoro ha precisato come “i docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare e quindi permanere nelle graduatorie in questione costituisca residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime …… apparendo sommariamente ingiusta la cancellazione definitiva dalle graduatorie per effetto di un’omissione del tutto non consapevole perché non debitamente partecipata”.