L’algoritmo in Tribunale. La mobilità dei docenti ai tempi della L. n. 107

 

Trib. Lanciano, sentenza n. 114/2017

Mobilità nazionale ex l. n. 107/2015. Assegnazione della sede senza il rispetto del criterio del punteggio. Illegittimità. Applicazione del principio meritocratico. Sussistenza.

 

Trib. Lanciano, sentenza n. 117/2017

Mobilità nazionale ex l. n. 107/2015. Assegnazione della sede senza il rispetto del criterio del punteggio. Illegittimità. Applicazione del principio meritocratico. Sussistenza.

Necessità di integrazione del contraddittorio. Sussistenza di posti vacanti nell’ambito provinciale. Esclusione.

 

Trib. Lanciano, sentenza n. 119/2017

Mobilità nazionale ex l. n. 107/2015. Valutazione del servizio d’insegnamento prestato presso le scuole paritarie. Necessità. Sussistenza.

 

Trib. Lanciano, sentenza n. 118/2017

Mobilità nazionale ex l. n. 107/2015. Assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001.Applicabilità alla disciplina della mobilità nel comparto scuola. Sussistenza.

 

  1. Il quadro normativo. 2. Il funzionamento dell’algoritmo. Una svista(?) clamorosa. 3. I posti vacanti. Riflessi sul piano processuale e di merito. 4. Il problema del riconoscimento del servizio reso presso le scuole paritarie. 5. Il caso di figli minori di tre anni e l’applicabilità dell’42-bis D.Lgs. n. 151/2001 alla disciplina della mobilità nel comparto scuola. 6. L’algoritmo in Tribunale.

 

1.Il quadro normativo.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) possiede da tempo il poco invidiabile primato tra le amministrazioni pubbliche per quanto riguarda i numeri del contenzioso.

Secondo i dati diffusi dall’Avvocatura dello Stato, solo nell’ultimo anno sono state oltre 7.000 le cause proposte contro il Ministero.

In una situazione così delicata, non si sentiva certo il bisogno di innescare ulteriori motivi di contenzioso.

Eppure, la legge n.107/2015 (che nelle intenzioni del legislatore doveva servire a superare definitivamente il problema del precariato scolastico dopo le pronunce della C.G.U.E. e della Corte Costituzionale e a togliere dall’affanno avvocatura e funzionari impelagati in migliaia di cause in ogni parte d’Italia) ha provocato una nuova impennata dei ricorsi.

Mettendo da parte ogni considerazione sul merito della legge (denominata con involontaria ironia “Buona Scuola” e con ogni probabilità una delle maggiori cause dei rovesci elettorali di Matteo Renzi), si cercherà di soffermare l’analisi sulla problematica relativa alla mobilità “coatta” dei docenti.

La legge 107 è costituita da un unico articolo con ben 212 commi, con allegata una tabella relativa al cosiddetto “organico di potenziamento”, suddiviso per Regioni e ordini di scuola nonché all’“organico di potenziamento per il sostegno”, anch’esso suddiviso per Regioni e ordini di scuola.

L’art. 1, comma 108, della l.n. 107/2015 dispone: “Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

Il riferimento operato dal legislatore all’organico dell’autonomia supera la tradizionale dicotomia tra organico di diritto e organico di fatto.

L’organico dell’autonomia risulta costituito dall’organico di diritto già determinato per l’anno scolastico 2015/16, nonché dagli ulteriori posti  per il potenziamento previsti nella tabella allegata alla legge n.107/2015.

Fino all’approvazione della citata legge, dominava la vulgata secondo cui accanto ad un organico destinato all’accertato fabbisogno di personale per l’anno scolastico successivo (c.d. “organico di diritto”) -rispetto al quale sono possibili scostamenti in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, scostamenti dovuti ad un imprevisto aumento o calo delle iscrizioni con conseguente aumento o decremento delle classi- l’amministrazione scolastica si affiderebbe ad un organico “parallelo”, cosiddetto “organico di fatto[1].

Con la legge n. 107, l’autonomia scolastica – elevata a rango costituzionale giusta il disposto di cui all’art.117 Cost.- si trova dotata per la prima volta di un proprio organico che va oltre la necessità della mera copertura delle ore per l’attività di lezione frontale, al fine di poter meglio adempiere al delicato compito di offrire un’adeguata istruzione alle nuove generazioni (docenti di sostegno, docenti incaricati di seguire particolari progetti, ecc.- il cosiddetto “organico potenziato”, ovvero “”organico dell’autonomia”).

Oltre al piano straordinario di assunzioni[2], la legge in esame prevedeva che i docenti neo assunti fossero tenuti a presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, senza tralasciare nessuna provincia.

Che si trattasse di un meccanismo a dir poco cervellotico (assunzioni in “fase 0”, in “fase A”, in “fase B”, in “fase C”; trasferimenti disciplinati diversamente a seconda della situazione degli interessati- docenti già di ruolo o docenti neo-assunti, con conseguente scaglionamento delle operazioni di mobilità) era di tutta evidenza.

Altrettanto prevedibile era che un meccanismo così complicato e delicato era destinato ad incepparsi, se non altro per il fatto che si trattava di un meccanismo del tutto inedito e mai sperimentato.

Già al momento della pubblicazione dei primi movimenti, risultavano evidenti gli errori dell’algoritmo: docenti trasferiti a centinaia di chilometri dalla propria sede, a fronte di altri con un punteggio inferiore ai quali si erano visti assegnata la sede nella stessa provincia.

In un primo momento, i tecnici del Ministero -in sintonia con le organizzazioni sindacali- hanno “suggerito” ai docenti interessati di presentare istanza di conciliazione, onde correggere in autotutela i movimenti disposti.

Senonchè, questo tentativo di tamponare gli errori si è presto rilevato di difficile attuazione, vista la mole di dati che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare al fine di valutare non solo la legittimità delle istanze, ma anche l’esistenza di altri aspiranti ugualmente interessati al medesimo movimento, magari con un punteggio superiore rispetto al reclamante.

L’Amministrazione si è così rassegnata ad incassare l’ennesima ondata di ricorsi, dettata anche dai comprensibili problemi che un trasferimento a  centinaia di chilometri dal proprio domicilio e dalla propria famiglia è destinato a provocare.

 

2.Il funzionamento dell’algoritmo.

Il primo problema nasce da una lettura (e scrittura) frettolosa delle disposizioni contrattuali in materia di mobilità.

L’equivoco discende dal fatto che – pur essendo l’assegnazione delle sedi basata sull’ordine di preferenza di ciascun aspirante –le sedi dovevano essere assegnate in primo luogo ai docenti con un punteggio più alto.

Senonchè,  secondo la tabella allegata al CCNI sulla mobilità (ordine delle operazioni), la così detta fase C (quella relativa alla contestata mobilità nazionale) si svolge nei seguenti termini.

Effettuazione della fase C, ambiti nazionali

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l’ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

  1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

  1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;
  2. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;
  3. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d’ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

Orbene, con ogni probabilità, nel predisporre l’algoritmo i tecnici del Ministero- piuttosto che considerare come prioritario il criterio del punteggio e poi delle preferenze- taravano il funzionamento dell’algoritmo in primo luogo sulla preferenza e poi sul punteggio, creando così una sorta di “graduatoria” per ciascuna preferenza[3].

Da ciò le ragioni di numerosi ricorsi all’autorità giudiziaria.

Con qualche isolata eccezione[4], la giurisprudenza ha ritenuto del tutto irragionevole il criterio utilizzato dal Ministero, annullando i trasferimenti disposti e condannando il Miur ad assegnare ai ricorrenti una sede sulla base del punteggio[5].

 

3.I posti vacanti. Riflessi sul piano processuale e di merito.

La sentenza n. 117/2017 affronta il problema della necessità di integrazione del contraddittorio, finora risolto in diversi modi dalla giurisprudenza.

Secondo la condivisibile interpretazione fornita dal Tribunale di Lanciano, la presenza di numerosi posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità per la medesima tipologia di posto rende superflua l’integrazione del contraddittorio.

Si ricorda che -secondo l’art. 102 c.p.c.- l’ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa solo nel caso in cui la decisione della causa “non può pronunciarsi che in confronto di più parti”.

Residuando altri posti disponibili, non appare dunque né necessario né indispensabile estendere il contraddittorio nei confronti di quei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella stessa provincia o all’interno dello stesso “ambito territoriale”, essendo possibile assegnare il posto richiesto dai ricorrenti, senza per questo incidere sulla posizione acquisita dai colleghi.

Sul piano del merito, si osserva che -in presenza di posti rimasti disponibili nella stessa provincia di assunzione- risulta alquanto irragionevole il trasferimento “coatto” operato dall’Amministrazione nei confronti dei docenti neoassunti.

Si ricorda infatti che le assunzioni disposte nel corso dell’a.s. 2015/16 erano state  effettuate sulla base di una tabella allegata alla legge medesima, che indicava analiticamente – Regione per Regione- il numero dei posti aggiuntivi, nonché tipologie di posto e ordine di scuola.

La stessa legge- nel prevedere la mobilità nazionale per i docenti neoassunti- stabiliva che la mobilità doveva essere disposta su “tutti i posti dell’organico dell’autonomia”, vale a dire su quegli stessi posti sui quali tali docenti erano stati assunti.

Non si comprendono pertanto le ragioni in forza delle quali centinaia di posti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione non siano stati poi considerati nelle operazioni di mobilità, in violazione della stessa legge n. 107.

Tra l’altro, la medesima disposizione prevedeva che per l’anno scolastico 2016/17 “l’assegnazione provvisoria può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia”.

In molti casi, si è assistito al paradosso per cui il medesimo posto sul quale era stata disposta l’assunzione in ruolo non sia stato considerato nelle operazioni di trasferimento, per poi magicamente ricomparire in occasione delle operazioni per le assegnazioni provvisorie ed essere così riassegnato provvisoriamente al medesimo docente coattivamente trasferito al Nord!

Peraltro, per quanto riguarda nello specifico i docenti di sostegno, non appaiono ipotizzabili neppure particolari vincoli di bilancio, atteso che il comma 75 dell’art.1 della citata legge 107 prevede espressamente la possibilità di istituire dei posti in organico “in deroga” ai limiti stabiliti, attesa la necessità di assicurare comunque l’integrazione dei ragazzi portatori di handicap.[6]

 

  1. Il problema del riconoscimento del servizio reso presso le scuole paritarie.

Sulla questione specifica del riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie, la giurisprudenza largamente maggioritaria (seppure in gran parte resa in sede cautelare) ha ritenuto che l’equiparazione disposta dalla legge  62/2000 tra scuole statali e scuole paritarie e il riconoscimento del ruolo di servizio pubblico svolto da quest’ultime comporti anche il riconoscimento del servizio reso presso questo tipo di scuole, anche ai fini della mobilità dei docenti, così come già avviene nelle graduatorie per le supplenze[7].

 

  1. Il caso di figli minori di tre anni e l’applicabilità dell’42-bis D.Lgs. n. 151/2001 alla disciplina della mobilità nel comparto scuola.

Il D. Lgs. n.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), all’art. 42-bis “Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche” recita:

  1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.”

Per l’applicabilità di tale disposizione è necessario che il coniuge (rectius, l’altro genitore) sia a sua volta dipendente pubblico e che il figlio minore abbia un’età non superiore ai tre anni.

In presenza di tali condizioni, si ritiene che sussista un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente ad ottenere l’assegnazione temporanea[8].

Dopo un iniziale orientamento restrittivo, la giurisprudenza è oggi concorde nel fornire un’interpretazione estensiva- costituzionalmente orientata- dell’art. 42-bis, in virtù della considerazione che la norma rientra tra quelle poste a tutela dei valori costituzionali, inerenti la famiglia e la tutela dei figli minori[9].

Sulla questione più specifica del comparto scuola, il Tribunale di Lecce ha da tempo affermato che “il dipendente pubblico del comparto scuola con bimbo di età inferiore a tre anni ha diritto all’assegnazione temporanea a un ufficio la cui collocazione possa garantire l’effettiva unità e convivenza del nucleo familiare”  (Trib. Lecce, 16 luglio 2007, in RCDL, 2008, 2, 762).

Recenti pronunce- sia pure di tipo cautelare (cfr. Trib. Brescia e Trib. Livorno) – hanno ribadito l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 42-bis al personale del comparto scuola[10], ordinando in via d’urgenza all’Amministrazione resistente di provvedere all’assegnazione temporanea invocata.

Del resto, da tempo il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 4 maggio 2004, ha precisato che il limite di età (3 anni) determina l’arco temporale entro il quale presentare la richiesta e non il limite entro cui deve concludersi l’assegnazione temporanea.

Attesa l’importanza della questione, il legislatore ha sentito la necessità di intervenire sulla norma, modificandola in senso estensivo rispetto alla sua originaria formulazione e specificando che “il dissenso deve essere limitato a casi o esigenze eccezionali[11].

Il particolare impegno del legislatore in subiecta materia discende non solo da quegli imprescindibili principi costituzionali posti a tutela della famiglia (e in special modo dei minori), ma anche da quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia con legge n. 176/1991, che sancisce espressamente la “necessità di far crescere i bambini  all’interno di un ambiente familiare sano e sereno.[12]

Nel caso in specie[13], l’amministrazione non aveva motivato in alcun modo – nonostante fossero abbondantemente trascorsi i termini di legge- il suo dissenso rispetto all’istanza prodotta dalla ricorrente (dissenso che come si è visto può riguardare esclusivamente casi o esigenze “eccezionali”)[14].

 

  1. L’algoritmo in Tribunale.

Nei procedimenti di cui alle sentenze in commento, il Miur ha preferito restare contumace.

I provvedimenti impugnati – benché idonei ad avere pesantissime ripercussioni sulla vita familiare dei docenti e benché ritualmente contestati sin dall’inizio dagli interessati- sono stati confermati con l’inerzia del Ministero, che ha preferito restare a guardare, costringendo i dipendenti a far ricorso all’autorità giudiziaria.

Al momento del processo, né l’Avvocatura dello Stato né i funzionari del Ministero sono comparsi in giudizio, disconoscendone di fatto la paternità e scaricando ogni colpa sull’algoritmo, unico responsabile dei provvedimenti di mobilità.

                                                                   Avvocato Francesco Orecchioni

 

[1] Per un approfondimento della problematica, v. contributo dello scrivente “Organico di diritto, organico di fatto: una squadra di calcio con 10 giocatori?, su questo sito:  http://www.dirittoscolastico.it/organico-di-diritto-organico-di-fatto-una-squadra-di-calcio-con-10-giocatori/

[2]Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita’ e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

  1. a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;
  2. b) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;
  3. c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100” (art. 1, co. 98, l. cit.).

[3] Un esempio per meglio comprendere il funzionamento del meccanismo: se un docente inserisce una sede come sua seconda preferenza, viene scavalcato da quei docenti che indicano quella stessa sede come prima preferenza, pur avendo un punteggio inferiore.

Si consideri -oltre tutto- che i punteggi non vengono assegnati una volta per tutte (come avviene ad esempio per i concorsi), in quanto viene assegnato un punteggio aggiuntivo per il “Comune di ricongiungimento” al coniuge o ai familiari, punteggio che non  viene riconosciuto  nelle scuole ubicate in altro Comune. Pertanto, è possibile avere un punteggio diverso a seconda delle sedi richieste.

[4] Cfr. Tribunale di Alessandria – Ordinanza n. 3569-2016 del 14 novembre 2016, su questo sito http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tribunale-di-Alessandria-Ordinanza-n.-3569-2016.pdf

[5] Ex multis, Tribunale di Venezia – Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016, su questo sito http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tribunale-di-Venezia-Ordinanza-n.-6962-2016.pdf.

Nello stesso senso, Trib. Ravenna, sentenza n. 14/2017; Trib. Frosinone, n. 568/2017.

[6] Si riporta la disposizione citata: “L’organico dei posti di sostegno e’ determinato nel limite previsto dall’articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilita’ di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

[7] In questo senso, Trib. Caltagirone, Trib. Forlì, Trib. Milano, Trib. Benevento, Trib. Ravenna, Trib. Roma.

[8] cfr. Trib. Reggio Emilia, 9 novembre 2005, su “Il lavoro nelle P.A., 2006,2, 397, con nota di FERRETTI “assegnazione temporanea di dipendenti nelle pubbliche amministrazioni: previsioni a tutela della maternità e paternità”.

[9] Cfr. ex multis, Consiglio di Stato, n. 5036 del 16 ottobre 2013, su FA- C.d.S. (II) 2013, 10, 2694,  Tar Lazio, Latina, 29 agosto 2008, n.1006, in FA-TAR, 2008, 7-8, 2107, Tar Lazio, Roma, sez. I, 14 febbraio 2008, n. 1349, in GM, 2008, 7-8, 2067,  Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 agosto 2007, n. 8126, in FA-TAR, 2007, 7-8, 2454.

[10] Trib. Brescia, sez. lavoro, ordinanza del 1673/2016, proc. R.G. 364/2016; Trib. Livorno, ordinanza del 20.10.2016, proc. R.G. 1037-1/2016.

[11] Laddove la legge si limitava ad affermare che il dissenso deve essere “motivato”- cfr. articolo 14, comma 7, l. 7 agosto 2015, n. 124.

Per un approfondimento della tematica, v. Luisa Emilia Nusco e Elvira Sessa:“Profili controversi dell’istituto dell’assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti per ricongiungimento familiare di cui all’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2011”,  su “Il lavoro nella p.a. n. 5/2015, pag. 729 e ss.

[12] In particolare, l’art. 3 della Convenzione stabilisce che “Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale e a tal fine adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati”.

[13] Cfr. Trib. Lanciano, n. 118/2017.

[14] Preme sottolineare la differenza tra il provvedimento di assegnazione provvisoria e quello di assegnazione temporanea.

Non si tratta semplicemente di una differenza terminologica, ma di istituti diversi sia nei presupposti che nella durata.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per generiche “esigenze di famiglia”, quali il ricongiungimento al coniuge, o ai genitori, oppure ai figli; recentemente, i benefici di tale istituto sono stati estesi anche in favore del convivente, atteso il riconoscimento giuridico della cosiddetta “famiglia di fatto”.

L’assegnazione temporanea, invece, può essere concessa solo in caso di figli in tenerissima età (con meno di tre anni) e qualora il coniuge sia a sua volta dipendente da una pubblica amministrazione.

Ricorrendo questi particolari presupposti, il dipendente ha diritto ad un complessivo periodo di tre anni (mentre l’assegnazione provvisoria ha la durata massima di un anno) in una sede disponibile nella provincia richiesta o, in mancanza, in un’altra provincia della regione (quando invece l’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo in una provincia).

Dunque, se da un lato le condizioni per ottenere l’assegnazione temporanea sono più stringenti, è anche vero che i benefici concessi sono più ampi, vista le particolari situazioni che tale istituto intende tutelare.