L’anno scolastico sta iniziando con i grandi problemi di gestione del covid, ma c’è anche un altro problema che riguarda la prima applicazione della Legge sull’educazione civica (L. 92/2019). L’art. 2, comma quarto, della Legge ha stabilito che l’insegnamento è affidato in “contitolarità” a più docenti nelle scuole del primo ciclo (elementari e medie inferiori), mentre nel secondo ciclo (medie superiori) è affidato ai docenti di discipline giuridiche. Solo in mancanza di questi si ricorre, anche nel secondo ciclo, alla contitolarità. Per evitare malintesi l’ultima parte del norma evita perfino l’uso del termine “trasversale”, benchè sia ovvio che l’educazione civica (come l’italiano) resta sempre un insegnamento di tipo trasversale
La legge ha fissato i contenuti dell’insegnamento delegando all’emanazione di linee-guida gli “specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento”.
Le linee-guida ministeriali rischiano di indurre i Dirigenti Scolastici a non dare corretta applicazione alla legge confondendo la trasversalità della materia con la contitolarità dell’incarico. Trasversalità significa che all’educazione civica contribuiscono un po’ tutti, come accade per l’italiano, quindi l’insegnamento attraversa in modo trasversale varie discipline, ma ciò non implica una contitolarità dell’incarico. La contitolarità produce complicazioni (aumento di burocrazia, conflittualità, dispersione della responsabilità, ecc.) inoltre disorienta gli studenti, che non sanno da chi e come vengono valutati. Perciò la legge aveva opportunamente relegato la contitolarità ai soli casi in cui la scuola non ha in organico un docente abilitato che possa assumere pienamente la responsabilità dell’educazione civica. Le linee-guida non possono alterare questa scelta legislativa, ma in esse è presente una terminologia che sembra voler privilegiare la costituzione di un team di docenti contitolari anche dove la legge non l’aveva prevista. Si tratta di un orientamento favorito anche da alcuni corsi di formazione. Chi conosce le concrete dinamiche interne alle scuole, può legittimamente leggervi un tentativo di boicotaggio dell’innovazione legislativa con cui si voleva porre fine alla infelice esperienza della “Cittadinanza e costituzione”, un insegnamento senza titolare, senza orario e senza programma. Esso appare tuttavia molto evidente dove il docente di discipline giuridiche, che la legge qualifica come affidatario dell’insegnamento, viene definito come “coordinatore” di un team. E’ come dire che il docente di italiano, prima di elaborare il piano di lavoro e prima di assegnare i voti, debba consultarsi con tutti gli altri docenti che potrebbero dare un contributo all’arricchimento del lessico, alla lettura o alla capacità di espressione e debba anche documentare queste condivisioni. Immaginate voi le conseguenze.
Al primo Collegio di settembre in ogni scuola si sarebbero dovuti definire i criteri per consentire al D.S. di procedere alla assegnazione dei docenti alle classi, tenendo conto anche dell’Educazione Civica e dell’obbligo di utilizzare tutte le risorse umane disponibili nella scuola. L’esperienza di questi giorni invece ci sta mostrando scuole in cui l’assegnazione dei docenti alle classi non ha incluso l’educazione civica. Credo che a ciò alcuni Dirigenti siano stati indotti da un orientamento sbagliato che può trovare un appiglio in una lettura disattenta delle linee-guida:
“In via ordinaria [le 33 ore] sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di classe.”
Tale indicazione, che costringe il Collegio ad attendere l’insediamento dei consigli di classe, riguarda il solo caso della contitolarità che, come abbiamo visto, è prevista in via ordinaria solo nelle scuole del primo ciclo e non comporta integrazioni dei consigli di classe.
“Le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono adottare, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere differenti.”
L’art. 2, giustamente richiamato, impone soluzioni differenti a causa della necessaria integrazione del consiglio di classe. La norma infatti prevede che l’insegnamento sia affidato, ove possibile, ad un docente abilitato che talvolta è già presente nella classe col proprio insegnamento curricolare di diritto-economia (quindi non ha bisogno di un atto di nomina per far parte del consiglio di classe) oppure al docente abilitato di cui la scuola dispone nel proprio organico dell’autonomia, ma senza ore nella classe. In quest’ultima evenienza sarà necessaria l’assegazione del docente alle classi, ma le linee-guida lo dicono in modo un po’ contorto:
“… egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti.”
Potrà assumere il coordinamento a che titolo? E da quando una disciplina presume un coordinamento?
“Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in cui opera.”
Finché il docente non è assegnato alla classe non potrà assumere “motu proprio” un coordinamento all’interno della classe, né potrà in tal modo autonominarsi titolare dell’insegnamento aggiuntivo. Dunque il quadro proposto dalle linee-guida non può prescindere da una assegnazione di incarico da parte del Dirigente Scolastico, però questo passaggio indispensabile non viene citato. Perché?
Il Dirigente invece di assegnare il docente alla classe, come si fa per tutti gli altri insegnamenti, potrebbe non farlo e restare in attesa di una proposta formulata dal consiglio di classe e poi deliberata dal Collegio seguendo la prima indicazione delle linee-guida (quella proposta come via ordinaria). Così l’indicazione non generalizzabile, e soprattutto non applicabile dove occorre dare applicazione alle “disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge”, viene di fatto generalizzata in violazione della legge.
La legge non può essere modificata o stravolta dalla linee-guida, che possono integrarla con indicazioni di dettaglio, ma non possono proporre interpretazioni creative. L’interpretazione della legge è riservata al potere legislativo e al potere giudiziario (nei manuali giuridici si aggiunge l’interpretazione dottrinaria, ma non esiste una interpretazione amministrativa), tuttavia il linguaggio utilizzato induce facilmente ad un doppio erroneo rovesciamento di prospettiva: il primo, di ordine logico, sta nell’anteporre la qualifica di coordinatore a quella di titolare (è il titolare di un insegnamento che può assumere un ruolo di coordinatore di qualcosa in seno al consiglio, non il contrario); il secondo, di ordine organizzativo, antepone l’azione del Consiglio di Classe a quella del Collegio dei Docenti, come se il consiglio avesse un potere di cooptare un nuovo membro con un atto che verrebbe poi ratificato da una delibera di Collegio senza assegnazione da parte del D.S.. Questi rovesciamenti aprono la via a procedimenti legalmente inesistenti (la cooptazione) e portano verso una generalizzazione della contitolarità che non è prevista dalla legge e che sarebbe dannosa per le scuole. Mi spiego: il D.S. che omette di assegnare alle classi il docente che ne ha titolo, e che è disponibile nell’organico della scuola, crea una condizione, solo apparente, di carenza di organico e in tal modo mette artificiosamente i consigli di tutte le classi nell’obbligo di designare al proprio interno un team di contitolari, come normalmente avviene nelle scuole del primo ciclo. Se tutti i consigli di classe riescono a definire il team, assemblando varie competenze anche minimali, non ci sarà alcuna nomina aggiuntiva, il docente abilitato sarà esonerato e le disposizioni di legge riguardanti le scuole del secondo ciclo saranno sostanzialmente eluse. Solo rispetto all’eventualità di qualche consiglio di classe in cui potrebbe emergere una dichiarata incompetenza nell’area giuridico-economica o nell’area della cittadinanza digitale (anche la conoscenza delle relazioni in rete ha carattere prevalentemente giuridico ed economico), il Dirigente provvederà alla nomina del docente abilitato, cioè giungerà da ultimo, e in via residuale, a fare quel che la legge aveva previsto come via ordinaria nelle scuole del secondo ciclo. Nei casi peggiori potrebbe anche accadere che, mutuando il linguaggio delle linee-guida, il Dirigente non adempia alle prescrizioni di legge neanche dopo la richiesta degli organi collegiali, limitandosi a prendere atto della delibera collegiale oppure a conferire al docente “cooptato” dal consiglio una mera qualifica di coordinatore del team già costituito nella classe, da cui dovrebbe poi scaturire ope legis la titolarità del nuovo insegnamento.
Il Dirigente che dovesse scegliere questa via commetterebbe una serie di irregolarità che non potrà giustificare con riferimento alle linee-guida, sia perché queste non hanno la forza di introdurre modifiche interpretative alla legge, sia perché, ad una attenta lettura, come abbiamo già visto, le linee-guida non negano che, ove sia disponibile un docente abilitato nell’organico dell’autonomia, a questi spetta l’”affidamento” dell’incarico assumendo la titolarità “personale” del nuovo insegnamento. Le linee-guida non richiedono neanche la proposta dei consigli di classe come soluzione valida per tutti, inoltre non esonerano il Dirigente dal suo dovere di utilizzare al meglio tutte le risorse di cui la scuola dispone.
La soluzione qui prospettata, oltre che illegittima, sarebbe doppiamente dannosa. Oltre ai già evidenziati ritardi (la nomina del titolare aggiuntivo giungerebbe non prima di novembre imponendo anche rimaneggiamenti di orario) si trasformerebbe la contitolarità, prevista solo nei casi in cui la scuola non dispone di un docente abilitato, in regola generale e prioritaria. Si aprirebbe così la via a complicazioni burocratiche, conflittualità, dispersione delle responsabilità, perdita del punto di riferimento per gli studenti, scarsa trasparenza nel metodo di valutazione, ecc.
La titolarità individuale del docente di discipline giuridico-economiche, ribadita anche dalle linee-guida, dovrebbe rendere evidente la necessità di un atto di nomina e di assegnazione alle classi da parte del Dirigente. Un atto dovuto, non solo per rispetto delle normative (sia quella generale sulla assegnazione dei docenti alle classi, sia quella specifica qui esaminata), ma anche per una questione di opportunità, cioè per consentire a tutti i docenti di operare proficuamente fin dall’inizio dell’anno scolastico partecipando a tutti i consigli delle classi di cui sono assegnatari. Quest’ultima esigenza è resa ancor più evidente nel caso di un insegnamento nuovo con carattere di trasversalità. La trasversalità (da non confondere mai con la contitolarità) insieme alla sovrapposizione di orario con altre discipline, impongono al titolare dell’insegnamento un compito gravoso di elaborare una programmazione condivisa sia per gli orari e per le eventuali compresenze, sia per gli apporti didattici delle altre discipline che dovranno già evidenziarsi nella programmazione di inizio anno.
Quando c’è un unico responsabile della programmazione e della valutazione, non si riduce la trasversalità dell’insegnamento, ma piuttosto si indirizza la scuola verso una soluzione che individua, in modo chiaro e trasparente, i compiti e le responsabilità di ciascuno, lasciando aperta la via alle collaborazioni tra docenti e alla valorizzazione delle esperienze interdisciplinari.
Sarebbe interessante raccogliere dati per capire in che misura in questi giorni i dirigenti stanno procedendo alla assegnazione dei docenti alle classi ai sensi dell’art.2, quarto comma, della Legge e quanti abbiano invece scelto diverse soluzioni facendosi guidare dalle suggestive sirene di una malintesa trasversalità, confusa con una generalizzata contitolarità. Pur non avendo dati si può fondatamente temere che la mania della contitolarità sia piuttosto diffusa. Perché? Forse la legge non era sufficientemente chiara? Forse non è prevedibile che il ritardo nelle nomine, la costituzione delle contitolarità con suddivisione di ore compiti e responsabilità produrrà aggravio di lavoro, incertezze, conflittualità, ecc.?
L’unica risposta per questa domanda (e per la precedente che avevamo lasciato in sospeso) potrebbe rinvenirsi in una non dichiarata intenzione di tenere i 6000 docenti di diritto-economia collocati nel limbo del “potenziamento” a fare da “tappabuchi”. A ben vedere si tratta di un espediente, illecito, adottato per tamponare un falso problema perché, dove, a seguito delle nuove assegnazioni, le ore di potenziamento diventassero ore curricolari e le lezioni di educazione civica fossero svolte direttamente dal titolare dell’insegnamento, senza la compresenza col docente titolare sull’orario, quest’ultimo resterebbe a disposizione della scuola, cioè potrebbe fare occasionalmente le supplenze. Ricordiamo che nelle linee-guida la compresenza è prevista come mera eventualità. Scelta avveduta, giacché è evidente che in molti casi le finalità dell’educazione civica (vedasi art.1 della legge 92/2019) non sarebbero perseguibili senza fornire agli studenti adeguate conoscenze giuridico-economiche ottenibili solo con regolari lezioni di diritto-economia.
Chissà se i dirigenti scolastici si accorgeranno che l’interesse a mantenere una categoria di docenti relegati al ruolo di tappabuchi non sarà più solo un demansionamento del docente, ma diventerà anche un boicotaggio della legge, condannando così molti dei nostri studenti, soprattutto nei corsi liceali, in quella condizione di semi-analfabetismo civico a cui la legge avrebbe voluto sottrarli.
Tommaso Palermo