A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Nel contesto dell’attuale dibattito sul riconoscimento della Carta del Docente ai precari, è emerso un nuovo capitolo di rilevanza giuridica.
Alcuni Tribunali del Lavoro, pur confermando il diritto all’attribuzione del beneficio, hanno tuttavia circoscritto la corresponsione del bonus formativo.
A questo punto, il Tribunale del Lavoro di Taranto ha intrapreso un’azione significativa, indirizzando ben quattro quesiti di primaria importanza alla Suprema Corte di Cassazione, per ottenere chiarimenti in merito al diritto alla corresponsione della Carta del Docente. Di seguito, i quesiti:
- Se la Carta del Docente debba essere riconosciuta anche in caso di supplenze brevi, oppure solo per le supplenze di durata pari o superiore a 150 giorni.
- Se il bonus assuma natura retributiva o rappresenti, piuttosto, una mera reintegrazione di un importo speso nell’interesse del datore di lavoro.
- Se l’attribuzione della Carta del Docente costituisca un’obbligazione di fare, richiedibile entro il termine di prescrizione di 10 anni, oppure una semplice obbligazione pecuniaria che dovrà essere adempiuta, previa richiesta entro l’inferiore termine di 5 anni.
- Se la Carta possa essere riconosciuta anche ai docenti definitivamente cessati dal servizio, in quanto rappresenta un mero beneficio pecuniario, oppure se sia necessario, ai fini della fruizione, che il dipendente sia ancora in servizio con un contratto a tempo determinato o possa almeno essere riassunto, in virtù della collocazione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
In risposta ai quesiti presentati dal Tribunale del Lavoro di Taranto, si ipotizzano i seguenti scenari:
a) Supplenze brevi vs. Supplenze prolungate: l’interpretazione della Suprema Magistratura potrebbe prevedere un riconoscimento esteso della Carta del Docente, anche in caso di supplenze brevi. Tuttavia, una decisione favorevole a tale estensione implicherebbe una revisione delle modalità di attribuzione del bonus. Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata dal mantenimento dell’attuale standard, che limita l’attribuzione della Carta a supplenze di durata pari o superiore a 150 giorni, per mantenere l’equilibrio tra la necessità di incentivare la formazione del docente e la sostenibilità del bilancio statale.
b) Natura del bonus: Il bonus potrebbe essere interpretato come mera reintegrazione di un importo speso nell’interesse del datore di lavoro, piuttosto che come retribuzione. Questa interpretazione avrebbe implicazioni significative per la tassazione del bonus e per i profili di responsabilità del datore di lavoro.
c) Obbligazione di fare vs. Obbligazione pecuniaria: L’attribuzione della Carta del Docente potrebbe essere interpretata come un’obbligazione di fare, con un termine di prescrizione di 10 anni. Questa interpretazione potrebbe assicurare una stabile formazione ai docenti a tempo determinato. Alternativamente, se interpretata come mera obbligazione pecuniaria, la richiesta del bonus potrebbe essere limitata al termine prescrizionale di 5 anni.
d) Docenti in servizio vs. Docenti cessati dal servizio: La Carta del Docente potrebbe essere estesa a coloro che hanno cessato definitivamente il servizio, riconoscendosi così il bonus in termini di beneficio pecuniario. Alternativamente, il riconoscimento della Carta potrebbe richiedere che il docente sia ancora in servizio con un contratto a tempo determinato, o almeno sia potenzialmente riassumibile, in quanto inserito nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).