Tar Lazio – Sentenza 4689-2021 del 21.04.2021
Il TAR del Lazio, definitivamente pronunciatosi con Sentenza 4689/2021 pubblicata il 21.04.2021, ha riconosciuto il diritto all’inserimento in GPS di un ricorrente che era stato costretto, per precise scelte del MIUR, a sostenere l’esame di maturità da privatista solamente a partire dal mese di settembre 2020 quando, tuttavia, il termine per la presentazione delle domande fissato dal bando concorsuale per il collocamento in graduatoria era ormai scaduto.
La pronuncia Giudiziale, richiesta dall’Avv. Giovanni Bufano, è intervenuta sebbene il Consiglio di Stato ebbe a ritenere che “l’ammissione con riserva alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto di cui all’art.4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n.124 non risulta giustificabile sulla base del disposto di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 22 del 2020 cit., non sembrando che si faccia questione di ammissione a procedure incentrate sull’espletamento di prove concorsuali o comunque selettive;
– l’inserimento nelle graduatorie regolate dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, a prescindere dal nomen iuris impiegato in taluni atti ministeriali (non vincolante l’interprete nella qualificazione giuridica degli istituti concretamente rilevanti – Consiglio di Stato Sez. IV, 5 giugno 2020, n. 3552)non pare implicare, difatti, la spendita di un potere pubblicistico di selezione del personale dipendente, bensì sembra presuppore l’esercizio di un potere privatistico, di gestione delle relative graduatorie per un’eventuale assunzione, incidente su situazioni giuridiche soggettive attive fondate direttamente sulla normativa di riferimento”.
Dalla lettura della recentissima Sentenza ne consegue in primis che la procedura per l’inserimento nelle GPS è da ritenersi, a tutti gli effetti, “procedura pubblica concorsuale” rientrando, perciò, a pieno titolo nella sfera pubblicistica e non privatistica.
Se così non fosse, infatti, il TAR avrebbe indubbiamente dichiarato la propria incompetenza.
Inoltre il Collegio ha ritenuto che con le norme richiamate dal ricorrente si è inteso tutelare chi non ha potuto completare il proprio percorso di studio nei tempi stabiliti non per problematiche singole, ma a causa del contesto emergenziale dovuto alla pandemia, che ha sostanzialmente bloccato la possibilità di finire nei termini ordinari il percorso di studio.
Da una parte è stato previsto, infatti, che i candidati esterni avrebbero svolto gli esami solo “al termine dell’emergenza epidemiologica”, comportando così che la sessione non si è potuta svolgere a luglio come consueto ma si è svolta a settembre, e dall’altra ha previsto che questi candidati potessero comunque partecipare a tutte le procedure concorsuali per le quali sia richiesto il diploma, nel frattempo bandite, con riserva del superamento dell’esame di Stato.
Se questa è stata la ratio delle disposizioni in esame, emerge come un bando concorsuale che non permetta la possibilità di inserirsi nelle graduatorie con riserva, qualora si sia in possesso degli altri requisiti, comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza e la violazione del principio di ragionevolezza.