17/11/2013 – (Ilmediano.it)
L’obbligo di vigilare sugli alunni nasce con l’apertura dei cancelli della scuola che consentono l’ingresso degli alunni negli spazi antistanti l’edificio scolastico.
Con sentenza la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione e dalla Scuola Elementare contro i genitori di una minore che avevano chiesto il risarcimento per i danni subiti dalla figlia all’esito del sinistro occorso , allorquando all’interno del piazzale antistante la scuola elementare ove – essendo già aperti i cancelli – era stata lasciata dallo scuolabus, cadeva dal muretto delimitante area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia. Avverso la suindicata sentenza il Ministero della Pubblica Istruzione e la Scuola Elementare propongono ricorso per cassazione.
I ricorrenti si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente ritenuti responsabili, laddove il sinistro si è verificato prima dell’inizio delle lezioni e all’esterno dell’edificio della scuola, non potendo invero ritenersi che, per il solo fatto che la minore era stata dallo scuolabus «lasciata sul piazzale antistante la scuola», fosse «insorto in capo al personale scolastico l’obbligo di vigilare su di essa».
Il motivo è infondato. Così afferma la Cassazione civile , sez. III, sentenza 04.10.2013 n° 22752.