La sanzione disciplinare è nulla in difetto di contraddittorio

Il Giudice del lavoro di Avezzano, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, ha pubblicato in questi giorni un importante sentenza (la n. 45 del 22.07.2020) con cui tratta diversi aspetti di rilevante interesse giuridico, annullando la sanzione del rimprovero scritto ad un addetto all’azienda agraria presso un Istituto Tecnico Agrario della capitale. I legali del lavoratore, gli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL Scuola, hanno presentato ricorso contestando sia il difetto di rappresentanza processuale dell’avvocato di libero foro (peraltro coniuge del dirigente scolastico e quindi in evidente conflitto di interessi) sia vizi procedurali sia gli addebiti nel merito. Quest’ultimi riferivano di inadempienze del rapporto di lavoro che il dirigente scolastico assume imputabili al ricorrente in concorso con altri dipendenti, facendo, in particolare, riferimento a presunte inottemperanze rispetto a direttive datoriali e al grave danno che la condotta censurata avrebbe arrecato al datore di lavoro; stigmatizzando tali comportamenti con invito “a cambiare atteggiamento”.

Il Tribunale, in primis, accoglieva l’eccezione relativa allo ius postulandi, rilevando, con specifico riguardo alle Amministrazioni scolastiche, come la normativa vigente introdotta dal regolamento sull’autonomia (D.P.R. n. 257/1999, art. 14, comma 7-bis) nulla abbia modificato in tema di esclusività della rappresentanza dell’avvocatura per le istituzioni scolastiche, disponendo che, ancorché titolari di autonomia, “l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Dichiarava, quindi, con apposita ordinanza, il difetto di rappresentanza tecnica dell’ Istituto Agrario Emilio Sereni, posto che il dirigente scolastico ha conferito procura alle liti ad avvocato del libero foro.

Con la sentenza il Giudice ha disatteso anche la difesa dell’amministrazione che eccepiva aver adottato un mero “rimprovero scritto”, come tale non rientrante tra le sanzioni tipiche regolate dal CCNL di comparto, accogliendo, viceversa, la tesi dei legali secondo cui, nonostante l’improprio riferimento al “richiamo scritto” contenuta nel provvedimento, quest’ultimo avesse natura di sanzione disciplinare qualificabile come “rimprovero scritto”; ciò, anche perché, scrive il Giudice, nella nota di biasimo, il dirigente riferisce di presunte inadempienze del rapporto di lavoro, prospettando la possibilità di incorrere in “provvedimenti molto più cogenti”, quindi anch’essi disciplinari alla stessa stregua di quello adottato, e, non da ultimo, poiché “nella normativa di taluni specifici settori del pubblico impiego si rinviene l’utilizzo indifferentemente del termine “richiamo” ovvero del termine “rimprovero” per designare una determinata sanzione disciplinare”.

Il Giudice, attesa, pertanto, la natura di sanzione disciplinare, assimilabile al rimprovero scritto, del provvedimento impugnato dal dipendente, ha stabilito che “devono ritenersi pienamente operanti le garanzie procedimentali previste dall’art. 55-bis, D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, quelle relative alla preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato nonché al diritto di quest’ultimo a presentare le proprie giustificazioni e ad essere sentito a difesa”, concludendo che, nel caso, “è pacifico che tali garanzie del procedimento disciplinare siano state del tutto pretermesse dall’Istituto Agrario Emilio Sereni, con conseguente nullità della sanzione disciplinare irrogata”.

Avezzano, 24 luglio 2020                                                                             Avv. Salvatore Braghini – CISL Scuola