Tribunale di Velletri – Sentenza del 06.03.24
Il Tribunale di Velletri sezione lavoro, con recentissima decisione, ha stabilito il diritto di una docente di percepire l’importo corrispondente alla retribuzione professionale docenti anche per il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
La docente, impiegata per mezzo di supplenze brevi e saltuarie è entrata nel periodo di astensione obbligatoria durante la gravidanza e non ha ricevuto, per tutto il periodo di lavoro mediante contratti per supplenze brevi e saltuarie, l’importo a titolo di retribuzione professionale docenti, pur percependo l’indennità prevista dalla legge a favore delle lavoratrici madri nella misura dell’80% della retribuzione di norma spettante.
Il Giudice del lavoro di Velletri ha stabilito un importante principio in tema di parità di trattamento salariale delle donne in maternità con riferimento al personale della scuola, affermando il diritto al pagamento della prevista indennità, cui va aggiunta anche la retribuzione professionale docenti nella equivalente misura dell’80%.
Premettendo che il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – D. Lgs. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 22 dispone che “Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità o di interdizione obbligatoria durante la gravidanza” il Tribunale ha chiarito che “In costanza di rapporto di lavoro, alla lavoratrice docente/ATA spetta il 100% della retribuzione fissa mensile, come prevede l’art. 12, comma 2 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, indipendentemente che si tratti di contratto a tempo indeterminato o determinato. Per il personale con contratto a tempo determinato, fermo restando come detto sopra che in costanza di rapporto di lavoro spetti il 100% della retribuzione, alla scadenza del contratto si percepirà una indennità pari all’80%. In questo caso il beneficio economico si calcola sulla retribuzione media globale giornaliera del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto: a) il rateo giornaliero relativo alla tredicesima mensilità; b) altri premi o trattamenti retributivi accessori eventualmente erogati alla lavoratrice” (Cfr. Trib. Velletri, Lav. sent. 6 marzo 2024).
Ed invero, l’art. 24 del D.lgs. 151/2001 (rubricato Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico) riconosce espressamente il prolungamento del godimento dell’indennità di maternità così disponendo: “1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.
- Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
- Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
- Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
- La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali”.
In conclusione, la docente e la lavoratrice appartenente al personale A.T.A. con contratto a tempo determinato, che entri in congedo di maternità in costanza di rapporto di lavoro ed alla scadenza del termine apposto al contratto, ha diritto di percepire l’indennità di maternità per il restante periodo del congedo che non sia coperto da ulteriori rapporti di lavoro.
Allo stesso modo, la lavoratrice del comparto scuola con rapporto di lavoro il cui termine sia scaduto entro 60 giorni precedenti l’inizio dell’astensione, ha diritto di percepire la medesima indennità se il restante periodo di congedo non risulti coperto da ulteriori contratti di lavoro.
Conclusivamente, dal combinato disposto degli artt. 22 e 24 citati, deriva il diritto della docente lavoratrice che entri in periodo di astensione per maternità nei periodi suindicati, a percepire la retribuzione professionale docenti anche nei giorni di astensione obbligatoria per maternità, in cui ha percepito la relativa indennità, sia pure nel minor importo dell’80% del trattamento, tenuto conto che alla lavoratrice docente con contratto a tempo determinato competono, a norma dell’art. 12 C.C.N.L. anche i “..trattamenti retributivi accessori eventualmente erogati”.