UIL Scuola – 24 maggio 2012
NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA UIL SCUOLA
Sulla retribuzione del docente incaricato di sostituire il dirigente scolastico regna una certa confusione; vediamo di fare chiarezza con il contratto alla mano.
Il pagamento dell’indennità di funzioni superiori ai docenti in caso di sostituzione del Dirigente scolastico per periodi superiori ai 15 giorni continuativi è sancito nel contratto dal combinato disposto dell’art 146 del CCNL 2007 che richiama l’art 69 del CCNL 94 -97 ”ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza“. Entrambi i contratti sono stati certificati dalla Corte dei conti ed approvati dal Consiglio dei Ministri, pertanto la copertura finanziaria è presente sul bilancio dell’amministrazione, sui capitoli destinati al pagamento degli stipendi del personale scolastico di ruolo.
La circolare sul programma annuale delle scuole per l’anno 2012 ricorda, correttamente, che “per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di una risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica.”
L’incarico, di natura discrezionale, viene emanato dal Dirigente Scolastico sotto la sua diretta responsabilità (non c’e nessun automatismo).
Il relativo provvedimento per la liquidazione del compenso deve essere inviato alla DPT, a firma del Dirigente Scolastico. al fine di consentire il pagamento dell’indennità medesima congiuntamente al cedolino di stipendio.
Solo in caso di formale e definitivo diniego al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio sarà possibile instaurare un contenzioso per la mancata liquidazione del compenso; le Segreterie provinciali della UIL Scuola daranno il necessario supporto sindacale e legale.