Nelle ultime settimane numerosi quanto variegati sono stati i pronunciamenti dei TAR di tutta la nazione prima e del Consiglio di Stato poi sulla rivendicata illegittimità del concorso per Dirigenti Scolastici del 13.07.2011.
Così, sono stati ammessi alle prove preselettive: i candidati ricorrenti che avevano maturato un servizio di cinque anni nella scuola pubblica negli anni di pre-ruolo o di precariato, provvisti di abilitazione e laurea, di ruolo o precari (I giudici avevano disapplicato la normativa nazionale perché in contrasto con la direttiva comunitaria 1999/70/CE recante accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES: ordinanze 3628 e 3636 del 01.10.2011 Tar Lazio confermate dal CdS con provvedimenti nn. 5358/11 e 5359/11,); coloro che avevano presentato la domanda tra il 16 e il 19 agosto, proroga che dal Miur era stata ritenuta valida soltanto per i candidati in servizio presso altre amministrazioni (TAR Sicilia Ordinanza n. 837 del 28 ottobre 2011; Tar Calabria – Sentenza n. 1309 del 20 ottobre 2011); i docenti di educazione fisica, musica e religione (TAR Lazio ordinanza cautelare n. 3818/2011). Trattasi, comunque, di provvedimenti meramente cautelari che potrebbero non trovare conferma nel successivo giudizio di merito.
Caso diverso è quello, di coloro che non hanno superato le prove preselettive e che hanno, comunque, impugnato il bando di concorso ritenuto in toto illegittimo chiedendo, in via cautelare, di essere ammessi a sostenere le prove scritte. Qui, difatti, il TAR Lazio prima (Decreto n. 4358 del 24-11-2011; Ordinanza n. 4374 del 25-11-2011; Ordinanza n. 4654 del 07-12-2011 ) ed il Consiglio di Stato (Decreto n. 5412 del 09-12-11) poi hanno posto un deciso freno alle decisioni favorevoli emesse da TAR periferici (Calabria, Campania, Puglia, ecc.) ritenendo che l’aver agito per ottenere l’annullamento del concorso fosse motivo assolutamente ostativo all’ammissione alle prove scritte: “considerato che l’interesse azionato è diretto alla rinnovazione delle prove selettive e quindi dell’intera procedura concorsuale” e “ritenuto che la richiesta di ammissione alle prove scritte non appare coerente con tale pretesa e non elimina il danno lamentato”.
Su questa scia anche il TAR Puglia che, inizialmente, aveva disposto con decreto cautelare n. 919 del 24/11/2011 l’ammissione alle prove scritte di diversi aspiranti, con Decreto n. 984 del 12 dicembre 2011, ha revocato detto decreto “considerato che l’impugnativa investe anche atti – quali il bando di concorso, le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della prova preselettiva ed i criteri della sua valutazione, insieme ad ogni atto con cui sono stati adottati e selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova; che sono stati emanati da organo centrale dello Stato ed hanno efficacia non territorialmente limitata; Ritenuto che, anche in conformità a quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sent. n. 19 del 14 novembre 2011, nella specie, non sussiste la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma”.
Allo stato, pertanto, come scriveva il bardo “molto rumore per nulla”? Forse no ma è certo che la corsa ai ricorsi collettivi ha dato un destino unico e, sino ad oggi, infausto a situazioni che andavano affrontate singolarmente caso per caso in relazione alla specifica posizione dell’aspirante. Vero è, difatti, che non solo dell’impugnativa del bando andava investito il TAR Lazio – come diverse organizzazioni sindacali hanno fatto – ma è altrettanto vero che tale impugnativa è assolutamente incompatibile con la richiesta cautelare di ammissione alle prove scritte ciò che significa, di fatto, rilegittimare ciò che si è impugnato. Certo, la genesi ed i primi giorni di vita del Concorso sono stati travagliati e forieri di forti dubbi sull’opportunità di andare avanti ma se si partecipa alle prove preselettive – è questo il caso di moltissimi degli aspiranti che hanno aderito ai ricorsi collettivi delle OO.SS. – se ne devono, in qualche modo, accettare le regole e, per quanto possibile, vincerle, non abbatterle.