La nuova disciplina di accesso per il personale docente prevista nel DDL n. 377 viola il principio di esclusività di accesso a tempo indeterminato, e non garantisce il ricambio generazionale nella scuola italiana

Intervento dell’Avv. Maurizio Danza al Convegno USAE del 6 febbraio 2017 presso la Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati.

Di particolare interesse il convegno organizzato dall’USAE presso la Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati dal titolo “l’impatto innovativo dei decreti applicativi della riforma e le criticità applicative della Buona Scuola L.n.107 del 2015” , che ha visto l’intervento tra gli altri del Segr. Gen.le USAE Adamo Bonazzi, dell’On.le Pietro Laffranco e della Dott.ssa Rosanna Rodriguez Presidente ACA.

In particolare nell’ intervento l’Avv. Maurizio Danza , Arbitro del pubblico impiego ed esperto del settore, si è soffermato sulla nuova disciplina di accesso prevista nello “ schema di decreto legislativo n. 377, relativo al “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria a norma dell’art.1 co.180-181 lett.b della legge 13 luglio n. 107/2015”, sottolineando che, per la prima volta nella storia della pubblica istruzione il superamento del nuovo concorso pubblico , non garantirà più a partire dall’a.s.2020/2021 per i docenti, il conferimento di un contratto a tempo indeterminato ma solamente un contratto a tempo determinato di formazione e tirocinio individuale di durata triennale ( art.8), con un trattamento economico previsto per i primi  2 anni, in assenza del conferimento di incarichi di insegnamento, pari a 400 euro mensili a titolo di indennità, come emerge dalla relazione tecnica allegata al DDL n.377. Tale scelta, nel riproporre in realtà un principio già contenuto nella lett.b n.2 del co.181 della L.n.107/2015 di riforma della scuola, secondo il relatore, oltre ad essere del tutto incomprensibile atteso che il concorso viene indetto su un numero di posti effettivamente disponibili ( cfr.art.3 e art.8 ) , viola palesemente il principio di esclusività dell’accesso a tempo indeterminato previsto invece dall’ art 36 co.1 D.Lgs n. 165/01 dettato per tutte le pubbliche amministrazioni senza eccezione alcuna.

Ha aggiunto inoltre che, con tale previsione certamente peggiorativa, inoltre il Governo oltre a violare il principio di semplificazione delle procedure di accesso al ruolo, viene meno all’obiettivo di garantire un ricambio generazionale nel settore della istruzione pubblica, introducendo senza alcuna giustificazione nuove forme flessibili in materia di pubblico impiego che rischiano di dare luogo ad ulteriori contenziosi giudiziari  già pendenti nei confronti del Ministero della pubblica Istruzione.

Nella relazione l’Avv. Maurizio Danza ha sottolineato altresì, come con l’art.5 di previsione dei nuovi titoli di accesso al ruolo docente , non coerente né con la DIR 2005/36 né con il D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della stessa, il Governo abbia perso una ulteriore occasione, per rendere giustizia a favore di coloro che già in possesso di abilitazioni e qualifiche professionali abilitanti, per partecipare al concorso pubblico a “tempo determinato”, dovranno per il futuro, essere in possesso di requisiti ulteriori non essendo più sufficiente  l’abilitazione all’insegnamento conseguita secondo l’attuale sistema, tutt’alpiù godendo, solo successivamente di forme di “esonero parziale” dalle prove scritte e/o orali ( art.17 ).

Secondo il relatore, occorre che il Governo intervenga urgentemente con emendamenti di natura sostanziale, prevedendo in primis l’accesso ai posti banditi  anche a chi è già in possesso di abilitazioni , e al contempo garantendo una parità di trattamento tra l’accesso “immediato” al ruolo secondo il sistema delle graduatorie ad esaurimento ,e l’accesso “ritardato” solo all’esito positivo del triennio, come previsto dalle nuove disposizioni del DDL n.377 .