La magistratura del lavoro consolida la pronuncia sull’art. 6 del CCNL come di esclusiva competenza del dirigente scolastico

Dirpresidi – Giovedì 17 Maggio 2012

 

Continuano le decisioni dei giudici del lavoro a favore dell’interpretazione in capo esclusivamente al datore del lavoro pubblico delle materie previste dall’art. 6 del CCNL nella scuola per come il decreto 150 aveva stabilito.

I sindacati dei dipendenti della scuola non avevano mai voluto accettare il disposto del decreto 150 ricorrendo a quelle che poi si sono rivelati capziosi punti di vista di parte; anzi avevano intentato su tutto il territorio nazionale diffide ai dirigenti scolastici e all’amministrazione per scoraggiare  l’esercizio dei nuovi poteri riconosciuti dalla legge ai dirigenti scolastici; e per validare questa loro posizione non si erano fatti scrupolo di ricorrere alla denuncia per comportamento antisindacale ex art. 28.

In un primo momento la magistratura del lavoro aveva seguito un comportamento altalenante dando talvolta ragione e talvolta torto ai sindacati provinciali con l’effetto di produrre ricorsi in seconda istanza.

Ebbene nella fase del merito e dei ricorsi si sta arrivando ormai a un consolidato giurisprudenziale che vede dovunque perdente la visione sindacale  che ancora voleva riservare alla contrattazione di istituto la materia prevista dall’art. 6.

La sentenza del Giudice di Bologna depositata il 14 maggio 2012 che ha visto l’avvocatura dello Stato difendere alcune scuole  nei confronti della FL-CGIL, CISL di Bologna e Imola che avevano denunciato in prima istanza le scuole, capovolge definitivamente la decisione a favore dell’amministrazione.

Nel dispositivo della sentenza il giudice ritiene  “  che le materie di cui alle lettere h,i ed m dell’art. 6 comma 2 del CCNL 2006/2009 rientrino nell’ambito delle materie attinenti alla organizzazione degli uffici, che costituisce materia esclusa dalla contrattazione collettiva per effetto dell’art. 54 del D.L.vo 27.10.2009 n. 150

Continua la sentenza affermando che  “ si tratta infatti di ambiti  (modalità di utilizzazione del personale, criteri di assegnazione del personale, criteri e modalità relativi all’assegnazione del lavoro etc ) che appaiono inerenti ed aspetti strettamente organizzativi della gestione delle risorse umane.

L’avvocato dello Stato di Bologna la Paolucci è riuscita poi a smontare la capziosa distinzione  operata dai giudici del 1 grado tra ambito della concreta organizzazione del lavoro e ambito dell’effetto delle scelte organizzative su cui era stato costruito un castello di carte e un capzioso teorema da parte sindacale.

La sentenza conclude in maniera inequivocabile  “ richiamando integralmente la condivisibile motivazione del decreto del Tribunale di Genova nella parte in cui prevede come materie oggetto di contrattazione collettiva quelle di cui alle lettere h,i ed m.”

Questo pronunciamento mette fine a un contenzioso artificioso che tanti disagi aveva determinato nelle scuole negli ultimi tre anni.