Corte di Appello di Roma – Sentenza n. 1658-2024 del 26.04.24
La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto, ha riformato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva negato in primo grado al ricorrente ATA il riconoscimento dei 6 punti per il servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio.
La Corte romana, in particolare, si è preoccupata di smontare l’argomentazione del giudice di prime cure, il quale, pure muovendo dalla nota pronuncia della Cassazione (Cass. 41894/2021) che ha affermato la non incompatibilità tra i commi 1 e 2 dell’art. 2050 ord. mil. in quanto il secondo costituisce specificazione del primo anche alla luce dell’art. 52, co. 2, Cost., e che dette disposizioni, in coordinamento con l’art. 485, co. 4, dlgs 207/1993 e l’omologo art. 569, consentono di valutare il servizio di leva anche se non prestato in costanza di servizio, ha poi ritenuto valida, non disapplicandola per contrarietà con le norme di rango primario, la normativa regolamentare di cui al DM 50 del 3.3.2021, che testualmente stabilisce che il servizio di leva prestato non in costanza di servizio è valutato come servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni con l’applicazione di soli 0,6 punti in luogo dei 6 di quello prestato in costanza di servizio, ritenendola compatibile con l’art. 2050 ord. mil.
Argomentando, in particolare, da alcune pronunce del giudice amministrativo intervenute proprio sul DM 50/2021, la Corte di appello di Roma, aderendo alla prospettazione dell’impugnante, ha affermato in maniera lapidaria il principio che “il servizio obbligatorio reso nell’interesse della Nazione non deve determinare la perdita dell’utile valutazione del periodo a fini concorsuali e selettivi” e che pertanto “La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l’art. 569 d.lgs. 297/1994, l’art. 2050 o.m. e la tabella A del DM 50/2021 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto riformata”, così dichiarando “il diritto [del ricorrente] a ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei per anno a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA valide per il triennio 2021/2024”.
Avv. Tiziana Agostini Avv. Alessandro d’Angelis