Con una recente sentenza (n. 2488 del 18.03.2015) la Corte di Appello di Roma ha confermato il diritto di un docente precario a vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità maturati in base agli anni di servizio svolti a tempo determinato e ha condannato il MIUR a pagare le differenze retributive.
Il Giudice di Appello, nella sua pronuncia, ha richiamato esplicitamente quanto sancito dalla Corte di Giustizia ovvero che non vi può essere discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, e questo in base al principio fissato nell’ordinamento comunitario dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999.
La Corte di Appello ha riconosciuto le ragioni del lavoratore precario ricorrente rilevando che la disparità di trattamento potrebbe ritenersi giustificata soltanto ove fosse dimostrata l’esistenza di ragioni oggettive che devono essere comunque strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né possono dipendere da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nè, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Da tempo l’avv. Francesco Americo della FLC CIGL porta avanti la battaglia in favore del personale precario della scuola e finalmente anche la Corte di Appello accoglie le linee difensive finalizzate ad evidenziare l’esistenza di una palese discriminazione nei confronti di tale personale verso il quale il Miur ha sempre omesso il riconoscimento degli scatti di anzianità.
Secondo il Giudice di Appello, non rileva per escludere la discriminazione la circostanza che nel settore scolastico, al momento della definitiva assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di servizio pregresso venga riconosciuto ai fini della anzianità di servizio. Infatti, secondo il Giudice “la trasformazione del rapporto, oltre ad essere solo eventuale, non è idonea a compensare la diversità di trattamento economico riferibile al periodo antecedente, giacchè il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo ai fini dell’aumento retributivo opera solo dopo l’immissione definitiva nell’organico, e non comporta alcun recupero delle differenze retributive pregresse”.
Al contrario, secondo il Giudice, proprio il riconoscimento dell’ anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione a tempo indeterminato finisce per confermare l’ insussistenza di ragioni idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacchè proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale idoneità della funzione svolta nelle due diverse fasi del rapporto.