Tribunale di Milano – Sentenza n. 328-2023 del 15.02.2023
Una docente precaria si era rivolta all’Avv. Giuseppe Versace del foro di Bologna (Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale) al fine di vedersi accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “c.d. Carta elettronica del docente” (introdotto dalla l. 107/2015 al fine di promuovere l’acquisito di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti).
Lo ha ribadito il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Dott.ssa Eleonora Porcelli, con Sentenza n. 328/2023 pubblicata il 02/02/2023, che ha accolto la tesi difensiva dell’Avv. Giuseppe Versace, nello specifico:
“condivide pienamente quanto ritenuto dal Tribunale di Milano nella sentenza del 4-10-22, resa nel giudizio n. 6457/2002 che si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: “Tanto premesso, in diritto l’art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Decreti del Presidente del Consiglio
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo dal DPCM del 28.11.2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato; non v’è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall’accesso a tale beneficio.
Corte di Giustizia Europea (Direttiva 1999/70/CE).
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l’art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l’art. 63 e l’art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Docenti contratto indeterminato – Docenti contratto a tempo determinato
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro.
Giustizia Amministrativa
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso.
Legge n. 107/2015 – “Buona Scuola”
Per l’effetto è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Ne deriva per l’effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2022 per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l’importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l’importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell’anno di erogazione ma in quello successivo”.
L’art. 3 del DPCM 28-11-16, al comma 2: “La Carta non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio”.
La parte nell’a.s 2022/2023, ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato con scadenza al 30/6/2023, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro.
La ricorrente ha pertanto diritto alla carta docenti per gli anni richiesti.
“accerta il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l’importo di euro 500,00 annui e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € xxx, da distrarsi a favore del procuratore antistatario; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza”.
(Presidente dell’Associazione “Avvocati di Diritto Scolastico – Associazione Nazionale)